Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il reato di evasione dell’Iva all’importazione è configurabile non soltanto nei confronti di chi ha introdotto abusivamente la merce nel territorio dello Stato, ma anche nei riguardi di tutti coloro che ne sono successivamente entrati in possesso senza assolvere il tributo dovuto, a condizione però che chi la detiene abbia precisa consapevolezza della sua origine. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 18 dicembre 2017, n. 56264.
La vicenda trae origine dalla pronuncia da parte della Corte d’appello di Genova di una sentenza di non luogo a procedere per il reato di omesso versamento dell’Iva all’importazione di cui all’articolo 70 D.P.R. 633/1972, in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, ricorso per cassazione, contestando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, sull’assunto che i giudici del gravame, nell’emanare il proprio provvedimento, avessero configurato il delitto contestato come reato istantaneo ad effetti permanenti.
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