Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento con adesione, il mancato perfezionamento della procedura, ancorché faccia rivivere, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, non determina l’inattendibilità del successivo avviso recante una quantificazione delle imposte nella misura rideterminata in contraddittorio, né consente di attribuire all’atto di adesione sottoscritto ma non perfezionato il valore di riconoscimento del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18 aprile 2018, n. 9485.
La vicenda trae origine dalla constatazione, a seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate, di maggiori ricavi a danno di una società. Ad essa seguiva la notifica di un invito al contraddittorio, ex articolo 5 D.Lgs. 218/1997, che si concludeva con la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, con cui l’originaria pretesa impositiva veniva concordemente ridotta.
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