LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile allorquando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale muti l’assetto di interessi facenti capo all'appellato, ancorché quest’ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29593 del 16.11.2018.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato. Nella specie, il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un’operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili ex articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir, ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.
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CON PAGAMENTO DEL DEBITO CONFISCA POSSIBILE MA AD EFFETTI CONDIZIONATI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La confisca diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata anche in presenza di un impegno con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento del debito d'imposta, ma resta improduttiva di effetti sino a che non si verifica l’evento futuro e incerto dell’inadempimento dell’accordo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 50157 del 07.11.2018.
La vicenda trae origine dalla contestazione di imposte evase, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l’Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, il quale era oggetto di istanza di riduzione per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l’Amministrazione finanziaria.
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DECRETO FISCALE: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 3.0
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione ter), istituto già introdotto dall'articolo 6 D.L. 193/2016.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 D.Lgs. 46/1999.
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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Tra le tante novità introdotte dal D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, vi è quella contemplata dall'articolo 1, il quale disciplina la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, sempre all'ambìto fine di ripristinare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
In linea generale, la norma citata permette di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, presentendo la dichiarazione omessa oppure quella integrativa in relazione a ciascun periodo d’imposta e versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DELL'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto molteplici strumenti atti a deflazionare il contenzioso tributario, in modo da pervenire alla cosiddetta “pace fiscale”. Fra i tanti istituti deflattivi introdotti, appare molto interessante quello disciplinato dall'articolo 2, rubricato “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”.
In linea generale, tale norma consente di definire in via agevolata gli atti che intervengono nella fase dell’accertamento, così da gettare le basi per ricostruire un rapporto di reciproca fiducia fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente in un momento in cui le posizioni pendenti non sono ancora divenute definitive, pagando solamente le maggiori imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
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FONDO PATRIMONIALE E SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La costituzione di un fondo patrimoniale, cui venga conferita la sola nuda proprietà di un immobile, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché tale circostanza, palesando che l’utilità del conferimento è tutta a favore dell’usufruttuario, e non dei bisogni della famiglia, dimostra che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario. È questo il principio di diritto propugnato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018.
La controversia sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riguardava un presunto comportamento fraudolento posto in essere da un contribuente, il quale, successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento, costituiva un fondo patrimoniale, conferendo in esso la nuda proprietà di due beni immobili. Il Tribunale di Siena emetteva una sentenza di condanna nei confronti del reo, comminandogli la pena di quattro mesi di reclusione e disponendo la confisca della nuda proprietà degli immobili conferiti.
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DECRETO FISCALE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In relazione alla programmata e tanto osannata “pace fiscale”, il Governo ha emanato il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.
Fra i tanti strumenti deflattivi del contenzioso introdotti con questa manovra, è meritevole di una specifica attenzione quello predisposto dall'articolo 6, concernente la possibilità di addivenire ad una rapida definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
Secondo quanto stabilito dal primo comma di questa norma, infatti, «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
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NO ALL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO IN ORIGINALE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di notificazione degli atti tributari, il giudice di appello non può disporre l’acquisizione d’ufficio dell’avviso di ricevimento in originale di una raccomandata relativa ad un avviso di accertamento, fornito dalla controparte in copia fotostatica successivamente disconosciuta, qualora abbia ritenuto che lo stesso non sia stato prodotto, nemmeno tardivamente, nel giudizio di primo grado, stante l’abrogazione del potere istruttorio previsto dal previgente terzo comma dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24153, nella quale la medesima è stata chiamata a sbrogliare la complessa controversia promossa da un contribuente avverso una cartella di pagamento relativa alla riscossione coattiva dell’ICI per l’anno 2002.
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DETRAZIONI FISCALI: AGEVOLABILE ANCHE L'ACQUISTO DEL SISTEMA DI ACCUMULO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la risposta n. 8 all'interpello del 19 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto precedentemente chiarito nella Circolare AdE 7/E/2018, in merito alla fruibilità della detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute nell'acquisto e nel montaggio di un sistema di accumulo energetico collegato a un impianto fotovoltaico, statuendo testualmente che: «come chiarito dalla circolare 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità del suddetto intervento all'articolo 16-bis, co. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986 è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico».
Nel caso di specie, l’istante aveva dapprima sostenuto delle spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la propria abitazione, senza aver mai fruito della detrazione prevista dall'articolo 16-bis Tuir, e, poi, acquistato e montato un innovativo sistema di accumulo da collegare a detto impianto, al fine precipuo di aumentarne la capacità di autoconsumo e conseguire un risparmio economico, nonché energetico.
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AMMISSIBILE IL RICORSO SENZA ALLEGAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato possono essere prodotti anche successivamente al deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria territorialmente competente, ovvero su impulso del giudice tributario, giacché la sanzione processuale della inammissibilità stabilita dall'articolo 22 D.Lgs. 546/1992 concerne il mancato deposito dei soli atti e documenti previsti dal primo comma dell’articolo citato, e non di quelli contemplati dal quarto comma. È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13817 del 31.05.2018.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, che non veniva depositato, in sede di costituzione in giudizio, unitamente al ricorso introduttivo da parte del contribuente. Sulla base della rilevata incompleta produzione dell’atto impositivo impugnato, i giudici di prime cure rigettavano il ricorso introduttivo dichiarandolo inammissibile. Tale reiezione era, poi, confermata anche dai giudici del gravame, benché nello stesso grado di giudizio fosse stata prodotta una copia dell’atto, in ossequio alla facoltà concessa dall'articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
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