Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’accertamento induttivo o extracontabile è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale consente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni semplicissime, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili, «rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all’estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati» dal comma 2 del citato articolo 39, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2018.
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