di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali va legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione per le imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali.
È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10329 depositata ieri 20 aprile, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ammontare complessivo di euro 58.918,00, in relazione ad un rogito notarile di compravendita immobiliare nei confronti di una società di gestione del risparmio.
Nei gradi di merito, la contribuente risultava parte vittoriosa. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che il notaio rogante, in qualità di “sostituto d’imposta”, fosse l’unico obbligato alla registrazione (con il versamento delle relative imposte per i contribuenti) della compravendita immobiliare.
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