di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore riferite all’area metropolitana.
I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.
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