SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...
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SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...
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LITI PENDENTI IN CASSAZIONE: MODALITÀ E TERMINI PER LA “NUOVA” DEFINIZIONE AGEVOLATA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 L. 130/2022, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione, ha la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in sede di legittimità.
La finalità perseguita dalla norma citata è quella di ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l’arretrato.
È previsto che la definizione possa intervenire secondo differenti percentuali di pagamento: previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.
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PROCESSO TRIBUTARIO: SÌ ALLA PROVA TESTIMONIALE. MA A QUALI CONDIZIONI?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario.
Invero il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, recita che: «Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».
Appare evidente come la novella, sostituendo l’originaria formulazione della norma, da un lato conservi il divieto di giuramento e dall’altro introduca la prova testimoniale. Ma a quali condizioni?
Preliminarmente si rammenta che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del previgente disposto normativo che – come noto – vietava l’assunzione della prova testimoniale, ha sempre ...
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PROCESSO TRIBUTARIO: ONERE DELLA PROVA SEMPRE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione circa l’onere della prova in giudizio a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Invero il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 6, comma 1, L. 130/2022, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, recita che: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Innanzitutto si osserva che la novella codifica un principio che avrebbe già dovuto essere considerato la regola generale in materia di processo tributario, laddove prevede che l’Amministrazione finanziaria sia gravata dell’onere di provare le violazioni contestate.
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LE NOVITÀ SULLA IMPUGNAZIONE DI RUOLI E CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La questione della impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che il contribuente assume invalidamente notificati risale a diversi anni fa.
Come noto, tale filone giurisprudenziale ha trovato scaturigine con la sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella quale i giudici di vertice hanno affermato che: «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».
Di fatto, tale pronuncia ha spianato la strada ai cd. ricorsi al buio, con i quali i contribuenti impugnavano ruoli e cartelle di pagamento contestandone la invalida notifica ed eventuali altri vizi.
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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.
Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.
Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).
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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.
Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.
Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).
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RISCRITTE LE REGOLE SULLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuto in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.
In particolare, l’articolo 15-bis L. 91/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.
A tal fine, è stato modificato l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 prevedendo un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.
Più precisamente, è stata innalzata da sessantamila euro a centoventimila euro la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.
Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata.
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NON COSTITUISCE PIÙ REATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEL MODELLO 770
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).
La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale in cui il legale rappresentante di una S.r.l. risultava imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, in quanto non aveva versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per l’anno di imposta 2015, ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale Modello 770 per un ammontare complessivo pari a circa 675.000,00 euro.
Con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Monza sollevava le questioni di legittimità sopra specificate, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata ...
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