di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione circa l’onere della prova in giudizio a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Invero il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 6, comma 1, L. 130/2022, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, recita che: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Innanzitutto si osserva che la novella codifica un principio che avrebbe già dovuto essere considerato la regola generale in materia di processo tributario, laddove prevede che l’Amministrazione finanziaria sia gravata dell’onere di provare le violazioni contestate.
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