PRESCRIZIONE POST CARTELLA ANCHE CON IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI SGRAVIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nella ipotesi in cui il contribuente sia stato destinatario di una o più cartelle di pagamento (non impugnate nel termine di 60 giorni e relative a crediti tributari), alle quali però non abbia fatto seguito l’attività di esecuzione forzata nel termine di legge, né tantomeno un atto interruttivo della prescrizione, è possibile vagliare alcune diverse strategie difensive, che presentano risvolti differenti.

Innanzitutto, è d’uopo rammentare che, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, si è affermato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 cod.civ.

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SOSPENSIONE FERIALE E SOSPENSIONE DA COVID-19: SONO CUMULABILI?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La sospensione feriale dei termini (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 16 D.L. 132/2014, va dall’1 al 31 agosto) trova applicazione anche al processo tributario.

Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con circolare 98/1996, laddove si è affermato che: «L’articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».

Sennonché, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un’ipotesi di sospensione straordinaria dei termini processuali.

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IL COMMERCIALISTA RISARCISCE IL CLIENTE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DI UNA PLUSVALENZA IMMOBILIARE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 64/2020”

Nella quotidianità dei rapporti con il Fisco, il contribuente, stante l’ermeticità e l’eccesiva complessità della materia tributaria, ricorre alla figura del commercialista per adempiere ai propri obblighi dichiarativi e fiscali. Anche il dottore commercialista, però, da buon essere umano, può compiere degli errori, i quali sovente portano a una rideterminazione dell’imponibile a carico del cliente e l’irrogazione di sanzioni amministrative o, finanche, penali.
In questi casi, la giurisprudenza è rigorosa nel ritenere che il conferimento dell’incarico professionale non sposti la responsabilità dell’obbligo dichiarativo sul commercialista, il quale assume il ruolo di mero intermediario. Sicché, le sanzioni irrogate al contribuente restano valide, ferma restando la possibilità di avviare una controversia civile per accertare la responsabilità professionale del commercialista e condannarlo al risarcimento del danno subito.
Proprio in tal senso si sono recentemente espressi i giudici di vertice con la succinta ordinanza n. 8108/2020, laddove, discostandosi da quanto sancito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, hanno condannato il professionista al risarcimento del danno patito dal contribuente in conseguenza dell’omessa indicazione di una plusvalenza immobiliare.

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PATTO DI FAMIGLIA: CHIARIMENTI SULLE INCERTE CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO IN ESENZIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su "La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2020"

Il patto di famiglia, così come disciplinato dall’articolo 768-bis cod.civ., consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda o un ramo di essa e al titolare di partecipazioni sociali di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e sull’impresa familiare.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, tale operazione può essere realizzata in totale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni laddove sussistano talune condizioni, che da una rapida lettura del dato normativo si rivelano di difficile interpretazione, soprattutto per quanto concerne il trasferimento di quote di società di persone.
Al fine di trovare risposta ai tanti interrogativi che tale disciplina pone, è d’uopo sottolineare sin d’ora che la ratio alla base dell’agevolazione non appena indicata risiede nella volontà di assicurare una stabilizzazione e continuità intergenerazionale delle piccole e medie imprese mediante il trasferimento in esenzione d’imposta, presto atto dell’elevato valore sociale che queste hanno (anche) nella creazione di posti di lavoro.
Dunque, è in quest’ottica che deve essere interpretato l’incerto dato normativo, altrimenti si finirebbe per offrirne una visione che, seppur aderente alla lettera del citato articolo 3, comma 4-ter, non realizza la finalità perseguita dal legislatore.

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PATTO DI FAMIGLIA: CHIARIMENTI SULLE INCERTE CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO IN ESENZIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su "La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2020"

Il patto di famiglia, così come disciplinato dall’articolo 768-bis cod.civ., consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda o un ramo di essa e al titolare di partecipazioni sociali di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e sull’impresa familiare.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, tale operazione può essere realizzata in totale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni laddove sussistano talune condizioni, che da una rapida lettura del dato normativo si rivelano di difficile interpretazione, soprattutto per quanto concerne il trasferimento di quote di società di persone.
Al fine di trovare risposta ai tanti interrogativi che tale disciplina pone, è d’uopo sottolineare sin d’ora che la ratio alla base dell’agevolazione non appena indicata risiede nella volontà di assicurare una stabilizzazione e continuità intergenerazionale delle piccole e medie imprese mediante il trasferimento in esenzione d’imposta, presto atto dell’elevato valore sociale che queste hanno (anche) nella creazione di posti di lavoro.
Dunque, è in quest’ottica che deve essere interpretato l’incerto dato normativo, altrimenti si finirebbe per offrirne una visione che, seppur aderente alla lettera del citato articolo 3, comma 4-ter, non realizza la finalità perseguita dal legislatore.

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I LIMITI DELL'EFFICACIA ESPANSIVA DEL GIUDICATO ESTERNO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il giudicato si realizza quando la sentenza non è più revocabile per decorso dei termini di impugnazione o esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, avendo come obiettivo quello di eliminare ogni incertezza riguardo all’applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie (cfr. SS.UU. sentenza n. 13916 del 16.6.2006).

A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che «nell’ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicatol’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cassazione, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018).

Tuttavia, è d’uopo precisare che nel processo tributario non trova automatica applicazione quanto disposto dall’articolo 2909 cod.civ., poiché si deve tener conto sia del carattere impugnatorio di tale rito, sia di talune peculiarità della materia fiscale (ad esempio, l’autonomia dei periodi d’imposta), che potrebbero incidere sulla forza del giudicato.

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DEDUZIONE AUTOMATICA DEI COSTI CORRELATI AI MAGGIORI RICAVI SOLO PER L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 109, comma 4, Tuir stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

Tuttavia, laddove, in ipotesi di accertamento “induttivo” di maggiori ricavi non contabilizzati, non venissero riconosciuti i costi correlati, tale disposizione confliggerebbe con il principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost.

Ed infatti, in deroga al principio di previa imputazione a conto economico, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento “induttivo”, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti; conseguentemente, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi ...

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SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA PER LE QUOTE SOCIALI CEDUTE IN PRESENZA DI UN DEBITO ERARIALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinata dall’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. Si tratta di una fattispecie non nuova nel sistema tributario, in quanto, pur non essendo regolata dalla previgente disciplina contenuta nella L. 516/1982, la fase della riscossione trovava già tutela penale nell'abrogato articolo 97 D.P.R. 602/1973.

Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la nuova formulazione non configura più un reato di danno, ma un reato di pericolo concreto, per la cui consumazione è sufficiente, con un giudizio ex ante, che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l’efficacia di questa procedura.

In tale contesto, allora, il bene giuridico oggetto di tutela viene individuato nell’interesse a rendere possibile la riscossione coattiva da parte dell’erario attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato, al fine di evitare che il contribuente si sottragga al proprio dovere di concorrere alla spesa pubblica (cfr. Cassazione, sentenza n. 3011 del 20.01.2017).

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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AZIENDA: CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIQUALIFICAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A partire dalla Legge finanziaria 2007 e con successive proroghe, il legislatore ha previsto, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef/Ires i costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura si caratterizza in funzione degli edifici interessati dall’agevolazione e delle modalità di pagamento delle spese di riqualificazione, anche alla luce del momento di imputazione di tali costi.

Proroga delle detrazioni sulla riqualificazione energetica

L’articolo 1, commi 344-349, L. 296/2006 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione Irpef/Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Successivamente, con l’articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013 l’aliquota della detrazione è stata elevata al 65% e negli anni successivi tale misura agevolativa è stata oggetto di ripetute proroghe.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 175, L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2020; tuttavia, in relazione ad alcune tipologie di interventi, la detrazione spetta nella misura del 50% (ad esempio, è il caso di finestre e schermature solari o degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento).

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SPESE DI LITE: IL GIUDICE NON PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI SENZA MOTIVAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di spese processuali, la ratio legis è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.

Infatti, l’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992 sancisce il principio di soccombenza, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui domanda giudiziale sia stata respinta, anche se per motivi processuali.

A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., Cassazione ordinanza n. 930/2015).

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