IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE DI BENI E FINANZIAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA 2015

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Come noto, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata la comunicazione relativa:
- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR; pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari senza pagare un congruo corrispettivo. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:
1. hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: ad esempio, i beni concessi in godimento agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, e all'imprenditore individuale.

Comunicazione dei finanziamenti

Si dovranno segnalare anche eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione, a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio. Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

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LA VERIFICA DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE VA FATTA ATTRAVERSO UN ESAME FATTUALE E NON MEDIANTE INTERPELLO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 82 del 28 settembre 2016 ha chiarito che la documentazione prodotta in sede di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione ai fini Irap, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta.

Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell'Amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.

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L'ACCERTAMENTO IVA DEFINITO DAL CEDENTE/PRESTATORE PUÒ ESSERE ADDEBITATO IN VIA DI RIVALSA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'IVA relativa ad un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. È questo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016.

Nel caso di specie, l'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una Pubblica Amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Come noto, il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione ad un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta.

In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione citata mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, l'IVA relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

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L'ACCERTAMENTO IVA DEFINITO DAL CEDENTE/PRESTATORE PUÒ ESSERE ADDEBITATO IN VIA DI RIVALSA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'IVA relativa ad un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. È questo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016.

Nel caso di specie, l'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una Pubblica Amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Come noto, il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione ad un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta.

In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione citata mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, l'IVA relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

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IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 3 ottobre 2016, ha annunciato l'invio delle comunicazioni relative all'esclusione dalla banca dati VIES, di tutti quei soggetti che, a partire dal primo trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. Ciò, in virtù di quanto disposto dall'art. 35, comma 7-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui la mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT fa presumere all'Amministrazione finanziaria che il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, i soggetti passivi che operano in ambito intra-UE o che comunque dimostrano di avere i requisiti economici e commerciali per il mantenimento nella banca dati VIES, potranno rivolgersi all'Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione, al fine di fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare o, ancora, manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

In ogni caso, l'eventuale esclusione, secondo quanto indicato nel citato comunicato stampa, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

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SANABILE LA NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO DI PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Leggi l’articolo completo su Giuffrè – ILTRIBUTARIO


SANABILE LA NOTIFICA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AL DIFENSORE DOMICILIATARIO DI PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della parte intimata per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, è affetta da nullità per violazione dell'art. 330 c.p.c., come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

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REATI TRIBUTARI: SEQUESTRO A TUTTI E A CIASCUNO PER L'INTERO AMMONTARE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nel caso di concorso di più persone in un reato tributario, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35527 del 26 agosto 2016.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip nei confronti degli imputati per un reato di omessa dichiarazione, ritenendo fondata la misura cautelare, sia in termini quantitativi, in virtù del principio solidaristico affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla sussistenza del fumus provvisoriamente loro ascritto, in virtù dell'apporto concorsuale dei ricorrenti nel reato.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando, tra gli altri, il vizio di violazione di legge in relazione al confermato sequestro dei loro beni per l'intero profitto del reato fiscale di cui all'imputazione provvisoria, in luogo della quota loro astrattamente riferibile.

I Giudici di Piazza Cavour rigettavano il ricorso, aderendo all'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui il principio solidaristico legittima il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter del codice penale, eseguito sui beni dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto del reato.

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LA NUOVA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COSTI SOSTENUTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 26 settembre 2016, n. 39/E, ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. A tal proposito, si rammenta che la legge di Stabilità 2016 ha modificato tale disciplina, con effetto dal periodo d'imposta 2016, prescrivendo l'abrogazione dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.

In particolare, per effetto delle novità normative introdotte, è consentita la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dal TUIR), è venuto meno l'obbligo della separata indicazione in dichiarazione e della inapplicabilità della relativa sanzione, nonché degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Non vi è dubbio che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing.

Per quanto concerne i periodi d'imposta precedenti al 2016, si ritiene invece che potranno essere applicate sia la sanzione prevista per l'omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell'esimente.

In conclusione, quanto agli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità 2016, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

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È NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL FAMILIARE VICINO DI CASA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È nulla la cartella esattoriale consegnata al familiare "vicino di casa", qualora la raccomanda informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.non sia stata spedita al contribuente destinatario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 settembre 2016, n. 18202.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale il quarto comma dell'art. 139 citato prescrive che, laddove la consegna di copia dell'atto avvenga nelle mani del "vicino di casa" che accetti di riceverla, l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

A tal fine, non ha alcun rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato, atteso che la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, e non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.

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