L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.

Ambito applicativo

L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AI NASTRI DI PARTENZA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Infatti, tale evento straordinario ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

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IL SOLE 24 ORE MENZIONA L'AVV. ANGELO GINEX QUALE PROFESSIONAL PARTNER DEL PROGETTO PARTNER 24 ORE AVVOCATI

Il quotidiano Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2020 menziona l'Avv. Angelo Ginex quale Professional Partner del progetto Partner 24 Ore Avvocati!

Il nostro Founder e Managing Partner Avv. Angelo Ginex è diventato Professional Partner del gruppo Il Sole 24 ORE. Partner 24 Ore è un network di studi professionali selezionati sul territorio nazionale per la professionalità e le competenze dimostrate.

Il nostro Studio partecipa a questo progetto mettendo a disposizione l'esperienza maturata nelle seguenti attività:
- accertamento, riscossione e contenzioso tributario;
- fiscalità internazionale;
- gestione e protezione patrimoni.

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ACCERTAMENTO INDUTTIVO AD AMPIO RAGGIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo o extracontabile è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale consente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni semplicissime, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili«rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all’estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati» dal comma 2 del citato articolo 39, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2018.

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PUBBLICATA LA MONOGRAFIA "LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE ILLEGITTIMAMENTE ESECUTATO PER CREDITI TRIBUTARI"

È stata pubblicata dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre la monografia dell'Avv. Angelo Ginex.

La proposizione delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi afferenti a crediti tributari genera uno stato di grande incertezza e di notevole disorientamento tra i vari operatori del diritto, siano essi giudici, professionisti o studiosi della materia. Si tratta di verificare dinanzi a quale giudice (ordinario o tributario) proporre le opposizioni all'esecuzione, qualora si contesti il diritto di procedere ad esecuzione forzata per fatti avvenuti successivamente alla notifica della cartella. Scopo dell'opera è quello di tracciare le linee guida che consentono di orientarsi nel sistema delle opposizioni proponibili dal contribuente esecutato per crediti tributari.


L'AZIONE DI RIDUZIONE PER I CREDITORI DEI LEGITTIMARI PRETERMESSI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È ammissibile l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti inerti.

Chi fa testamento vanta il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio. Tuttavia, egli non può spingersi sino a ledere le posizioni dei parenti più stretti (legittimari), in quanto ad essi, per legge, spetta in ogni caso una quota dell’eredità o una parte dei beni ereditari. Laddove accada ciò, il legittimario leso o totalmente pretermesso dalle disposizioni testamentarie del defunto, può esercitare l’azione di riduzione allo scopo di reintegrare la quota di legittima a egli spettante.

Una problematica assai interessante si pone nel caso in cui il legittimario totalmente pretermesso, in quanto debitore nei confronti di un qualche soggetto, rimanga inerte e non manifesti alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, così impedendo, di fatto, al suo creditore di soddisfarsi su quanto egli avrebbe diritto a ricevere.

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AFFITTO DI AZIENDA ED EMERGENZA CORONAVIRUS: LA DEBENZA DEL CANONE E LE POSSIBILI AZIONI DA INTRAPRENDERE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 11/2020

L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione dell’ormai tristemente celebre “Covid-19” rappresenta una situazione senza precedenti, affrontata dal nostro Legislatore mediante gli strumenti normativi della decretazione d’urgenza.
Le misure di contenimento, la paralisi delle attività economiche e il consequenziale congelamento dei flussi di cassa delle imprese hanno provocato molteplici questioni di natura giuridica, connesse spesso alla  impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte prima dell’avvento della pandemia.
Il presente elaborato si è posto l’obiettivo di analizzare la sorte dei contratti di affitto d’azienda, evidenziando tre profili di particolare interesse.
In primo luogo, occorre domandarsi se i canoni previsti dal contratto di affitto d’azienda risultino ugualmente dovuti, stante l’impossibilità sopravvenuta sia di poter usufruire del bene concesso in godimento, sia di poter procedere regolarmente al loro pagamento.
In secondo luogo, è necessario valutare l’eventuale sussistenza di un diritto alla rinegoziazione del contratto, in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza, assurti a principi generali dell’ordinamento giuridico (articolo 2 Cost.).
In ultima analisi, è d’uopo riflettere sul regime della responsabilità da inadempimento ex articoli 1218 e 1223 cod.civ. in relazione al mancato pagamento dei citati canoni, soprattutto in virtù di quanto disposto specificatamente dal Legislatore mediante l’articolo 3, comma 6-bis, D.L. 6/2020.

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I LIMITI DELLA COMPENSAZIONE LEGALE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL CREDITO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 67/2020

L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.
In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.
Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Occorre però precisare che la norma citata, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, al successivo comma 8 del medesimo articolo 8 ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia, demandando ad appositi regolamenti (ad oggi non ancora emanati) l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Conseguentemente, deve ritenersi che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene il costante confinamento dell’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa previsione e regolamentazione, così come recentemente avvenuto con la sentenza n. 16463 del 31.07.2020, laddove la Corte di Cassazione si è spinta oltre, individuandone un limite nell’ipotesi in cui si abbia contestazione del credito, ovvero debba ancora essere accertato o riconosciuto.

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I LIMITI DELLA COMPENSAZIONE LEGALE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL CREDITO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 67/2020

L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.
In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.
Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Occorre però precisare che la norma citata, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, al successivo comma 8 del medesimo articolo 8 ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia, demandando ad appositi regolamenti (ad oggi non ancora emanati) l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Conseguentemente, deve ritenersi che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene il costante confinamento dell’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa previsione e regolamentazione, così come recentemente avvenuto con la sentenza n. 16463 del 31.07.2020, laddove la Corte di Cassazione si è spinta oltre, individuandone un limite nell’ipotesi in cui si abbia contestazione del credito, ovvero debba ancora essere accertato o riconosciuto.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

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