INUTILIZZABILI SOLO I DOCUMENTI NON ESIBITI A FRONTE DI UNA PUNTUALE RICHIESTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3090, depositata ieri 9 febbraio 2021, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n. 45/2000.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale, cui seguiva la notifica di un avviso di accertamento ai fini Ires e Irap, che recuperava a tassazione, ai fini che qui rilevano, l’ammortamento di beni strumentali, in quanto effettuato con coefficienti superiori a quelli massimi, anche alla luce del fatto che la società non aveva esibito in sede di verifica i documenti attestanti le modalità di utilizzo dei beni che giustificassero coefficienti più elevati.

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LA SPECIALE TENUITÀ NON SCRIMINA L'EVASIONE DI POCO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con l’articolo 131-bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di economia processuale.

Tale disposizione prevede che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero la pena pecuniaria, da sola o congiunta con la prima), la punibilità sia esclusa qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno (o del pericolo), l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non risulti essere abituale.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione di tale istituto anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità.

Con specifico riferimento ai reati di omesso versamento, la causa di non punibilità in commento è applicabile a tutte le fattispecie criminose, ivi incluse quelle in cui siano previste soglie al di sotto delle quali è esclusa la rilevanza penale.

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LA SPECIALE TENUITÀ NON SCRIMINA L'EVASIONE DI POCO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel 2015 il legislatore ha introdotto, con l’articolo 131-bis c.p., la causa di non punibilità per tenuità del fatto in ossequio ai principi di proporzionalità della pena e di economia processuale.

Tale disposizione prevede che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero la pena pecuniaria, da sola o congiunta con la prima), la punibilità sia esclusa qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno (o del pericolo), l’offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento non risulti essere abituale.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato l’applicazione di tale istituto anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità.

Con specifico riferimento ai reati di omesso versamento, la causa di non punibilità in commento è applicabile a tutte le fattispecie criminose, ivi incluse quelle in cui siano previste soglie al di sotto delle quali è esclusa la rilevanza penale.

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L'ESCLUSIONE DELL'AMMINISTRATORE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EFFETTI IN CASO DI AMMINISTRATORE UNICO DI SAS

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021

Le società di persone sono caratterizzate dalla peculiare e frequente commistione fra il rapporto societario e il rapporto gestorio, il quale conferisce i poteri di amministrazione a un soggetto, spesso dotato anche della qualifica di socio.
Questa “fusione” trova la propria giustificazione causale nell’imperfetta autonomia patrimoniale che caratterizza le società di persone: dato che i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, col solo limite del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, è chiaro che essi debbano avere un penetrante potere amministrativo, necessario per controbilanciare l’elevato rischio d’impresa. Pertanto, il principio generale enunciato dall’articolo 2257, cod. civ., derogabile statutariamente o per atto separato, è che l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente.
Questo rapporto di gestione è sussumibile nella categoria giuridica del contratto di mandato ex articolo 1703 e ss., cod. civ., così come esplicitamente previsto nell’articolo 2260, cod. civ..
Tuttavia, il rinvio non opera sic et simpliciter, poiché non tutte le norme dettate per il mandato sono applicabili al rapporto di amministrazione delle società di persone, caratterizzato da proprie specificità.
In sostanza, è d’uopo analizzare la normativa del mandato calandola ed eventualmente adeguandola al contesto delle peculiarità dei poteri gestori degli amministratori.
Questo meccanismo, tuttavia, svela tutti i suoi profili di problematicità nel momento in cui il rapporto fiduciario fra i soci si incrina, richiedendo l’applicazione di rimedi specifici, volti sia all’esclusione del socio, il cui comportamento ha pregiudicato le ragioni societarie, sia a tutelare la continuità aziendale.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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LA DIVISIONE EREDITARIA DELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trasferimento mortis causa dell’azienda di famiglia configura una comunione ereditaria, in quanto i partecipanti, indipendentemente dalla propria volontà, diventano titolari di una quota ideale del bene comune caduto in successione.

Nel caso in cui, a seguito della morte del de cuius, cada in successione anche, o solo, l’azienda di famiglia o la cosiddetta ditta individuale, si configura una comunione ereditaria. In questo caso, il diritto di proprietà, così come previsto dall’art. 1100 del codice civile, spetta in comune a più persone, sicché ognuna di esse è titolare di una quota ideale.

Salvo diversa pattuizione, ex art. 1101 del codice civile le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, per cui le facoltà di godimento e disposizione della cosa comune spettanti a ciascun comproprietario vengono inevitabilmente ridotte in ragione del diritto degli altri partecipanti alla comunione.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti d’azienda o di rami di esse non sono soggetti all’imposta sulle successioni qualora il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del de cuius e i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

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LEGGE DI BILANCIO 2021: GLI INCENTIVI PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.

In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha previsto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 Tuir alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

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TRUST FAMILIARE CON BENEFICIARIO IL DISCENDENTE NASCITURO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trust familiare può avere come beneficiari i discendenti in linea retta, anche se non ancora nati e concepiti. Soltanto al trasferimento finale dei beni troverà applicazione l’imposta sulle donazioni. Il trust familiare rappresenta indubbiamente una valida alternativa al testamento poiché consente di pianificare nel migliore dei modi il passaggio generazionale della ricchezza.

Tra i diversi vantaggi che tale strumento offre, è possibile annoverare la possibilità di prevedere come beneficiario un soggetto individuato entro la classe dei discendenti in linea retta, anche in un momento in cui questo non sia ancora nato o finanche concepito.

In tema di capacità giuridica del nascituro, è di fondamentale importanza l’articolo 1 cod. civ., secondo cui il momento della nascita segna l’acquisto della capacità giuridica della persona fisica e, quindi, dell’idoneità a diventare titolari di diritti e doveri.

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PRIME CONSIDERAZIONI SULLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA NEL “PATRIMONIO DIGITALE”

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 30/2020"

Sin dall’inizio del nuovo millennio, il concreto esplicarsi della personalità umana ha subito l’impatto dell’accelerazione delle tecnologie di telecomunicazione, le quali hanno agevolato il fiorire dei rapporti interpersonali, favoriti dall’abbattimento delle frontiere sociali.
Questo fenomeno è stato (e continua ad essere) caratterizzato sia da un’impressionante velocità evolutiva, connaturata all’ovvia mutevolezza e carica innovativa della tecnologia, sia da una contraria "resistenza" e lentezza legislativa.
La normativa di settore, infatti, appare tutt’ora anacronistica e inidonea a risolvere i problemi sollevati dalla gestione del cd. "patrimonio digitale", massa eterogenea contenente tanto i dati fruibili tramite internet e protetti mediante password, quanto le informazioni presenti nei device personali di ciascun individuo .
Lo scopo del presente elaborato è quello di individuare le principali questioni giuridiche che potrebbero sorgere all'apertura della successione per quanto concerne la sorte del patrimonio digitale, cercando altresì di fornire delle soluzioni ai problemi evidenziati, le quali devono necessariamente rispondere all’esigenza di prevenire l’inaccessibilità al "digital asset" del de cuius.
La lacunosità della legislazione italiana in materia rende particolarmente difficile affermare con certezza le modalità di trasmissione del citato patrimonio, spesso lasciato in balia di una serie di clausole contrattuali unilateralmente imposte dai provider dei servizi online che contengono i dati ai quali gli eredi vorrebbero accedere, importanti sia per il loro intrinseco valore affettivo e morale, sia per il loro probabile potenziale economico (vedasi, ad esempio, gli account dei cd. "influencer").

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L'INVITO AL CONTRADDITTORIO E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NELLE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.

Ambito applicativo

L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.

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