Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 30/2020“
Sin dall’inizio del nuovo millennio, il concreto esplicarsi della personalità umana ha subito l’impatto dell’accelerazione delle tecnologie di telecomunicazione, le quali hanno agevolato il fiorire dei rapporti interpersonali, favoriti dall’abbattimento delle frontiere sociali.
Questo fenomeno è stato (e continua ad essere) caratterizzato sia da un’impressionante velocità evolutiva, connaturata all’ovvia mutevolezza e carica innovativa della tecnologia, sia da una contraria “resistenza” e lentezza legislativa.
La normativa di settore, infatti, appare tutt’ora anacronistica e inidonea a risolvere i problemi sollevati dalla gestione del cd. “patrimonio digitale”, massa eterogenea contenente tanto i dati fruibili tramite internet e protetti mediante password, quanto le informazioni presenti nei device personali di ciascun individuo .
Lo scopo del presente elaborato è quello di individuare le principali questioni giuridiche che potrebbero sorgere all’apertura della successione per quanto concerne la sorte del patrimonio digitale, cercando altresì di fornire delle soluzioni ai problemi evidenziati, le quali devono necessariamente rispondere all’esigenza di prevenire l’inaccessibilità al “digital asset” del de cuius.
La lacunosità della legislazione italiana in materia rende particolarmente difficile affermare con certezza le modalità di trasmissione del citato patrimonio, spesso lasciato in balia di una serie di clausole contrattuali unilateralmente imposte dai provider dei servizi online che contengono i dati ai quali gli eredi vorrebbero accedere, importanti sia per il loro intrinseco valore affettivo e morale, sia per il loro probabile potenziale economico (vedasi, ad esempio, gli account dei cd. “influencer”).
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