TRIBUTI LOCALI: ATTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 2, del 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega della riforma fiscale (L. 111/2023).
Tra le tante modifiche, occorre segnalare l’introduzione dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, recante “Principio del contraddittorio”, che segna un punto di svolta importante nel panorama dei diritti del contribuente, in quanto eleva l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela della partecipazione amministrativa del contribuente nell’attuazione del rapporto tributario.
Per la prima volta, infatti, è stato introdotto, nel nostro ordinamento, un contraddittorio effettivo e informato, previsto a pena di annullabilità dell’atto, nonché attivato dall’Amministrazione finanziaria mediante la comunicazione al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, di uno schema di atto.
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PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In attuazione di taluni principi e criteri direttivi dettati dalla L. 111/2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, il D.Lgs. 1/2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha operato una revisione generale degli adempimenti tributari.
Nello specifico, l’articolo 8, D.Lgs. 1/2024, ha apportato modifiche alla previsione di cui all’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, secondo cui tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – hanno la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
Ai sensi del citato articolo 20, D.Lgs. 241/1997, è previsto che il contribuente possa versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 % annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17, D.P.R. 435/2001– le “somme dovute ...
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RIFORMA FISCALE: LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E TRUST
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Lo scorso 9.4.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), introduce rilevanti modifiche, al fine di razionalizzare l’imposta sulle successioni e donazioni.
Innanzitutto, nel Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) vengono inserite all’interno degli articoli 7 e 56 le relative aliquote e franchigie.
Ai fini della base imponibile, poi, tenendo conto di quanto sancito dalla più recente giurisprudenza, dalla perimetrazione del “relictum” (ovvero, dall’asse ereditario trasmissibile agli eredi) viene escluso il “donatum” (ovvero, il complesso dei beni attribuito in vita mediante donazione), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.
Inoltre, nel testo normativo viene eliminato il riferimento all’istituto dell’affiliazione e si chiarisce che, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
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NON È ANCORA DETTA L’ULTIMA SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 20, D.Lgs. 231/2007(c.d. decreto Antiriciclaggio), ha recepito la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva Antiriciclaggio), che ha sancito l’obbligo per ciascuno Stato membro di modificare il proprio impianto normativo, affinché le società e le altre entità giuridiche forniscano e conservino informazioni relative alla “proprietà effettiva” in registri centrali.
L’individuazione del titolare effettivo risponde alla precipua finalità di evitare l’occultamento dell’identità del soggetto che realizza una determinata operazione mediante il ricorso a strutture societarie opache. L’articolo 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007, definisce il titolare effettivo come“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.
Con D.M. 11.3.2022, n. 55, in vigore dallo scorso 9.6.2022, in Italia è stato istituito il Registro dei titolari effettivi, il quale contempla una prima sezione, dedicata all’iscrizione della titolarità effettiva ...
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DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.
Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.
Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
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DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.
Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.
Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
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LA RIFORMA INTRODUCE L’ALTERNATIVA SULLA MISURA DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Lo scorso 21.2.2024 è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), mira alla completa revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Tra le varie finalità perseguite dal legislatore, in ossequio agli auspici della Corte di giustizia europea, vi sono quelle di favorire: il progressivo allineamento dell’attuale sistema a quelli vigenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Ue, contenendo l’eccessiva onerosità delle sanzioni e il migliore coordinamento tra i due sistemi sanzionatori (penale e amministrativo), offrendo maggiori possibilità ai contribuenti di evitare o ridurre le più pesanti sanzioni penali.
Infatti, vengono previste specifiche ipotesi in cui la punibilità penale è esclusa, casi in cui si ha una riduzione delle sanzioni penali e, infine, alcune alternative a discrezione del contribuente.
Innanzitutto, la punibilità penale è esclusa in una serie di ipotesi in cui è evidente l’assenza di dolo nella commissione della violazione, fermo restando la rilevanza della violazione per l’applicazione della sanzione amministrativa.
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CONCORDATO BIENNALE: DUBBI SUL CALCOLO DEI DEBITI TRIBUTARI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto la procedura di concordato preventivo biennale, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo procedimentale, il legislatore ha previsto specifiche regole applicative, distinguendo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità, da quelli che aderiscono al regime forfettario.
Con specifico riferimento ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità, di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, è stabilito espressamente che possono accedere al concordato biennale coloro che, in relazione al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta ...
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TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ DIVERSE DALLE DONAZIONI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Lo scorso 9.4.2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), introduce disposizioni per la razionalizzazione, tra le altre, anche dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Nello specifico, il citato decreto modifica le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, rubricato “accertamento delle liberalità indirette”, al fine di rendere la disposizione normativa coerente con la nuova struttura delle aliquote dell’imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione.
In particolare, la novella in esame dispone prima di tutto la soppressione della lettera b), comma 1, dell’articolo 56-bis citato (tale norma attualmente prevede che per procedere all’accertamento delle liberalità indirette, quale seconda e necessaria condizione, debba sussistere un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario in misura superiore all’importo di 350 milioni di lire).
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CESSIONE TOTALITARIA DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nell’ultimo decennio è sovente accaduto che l’Agenzia delle entrate abbia riqualificato la cessione totalitaria di partecipazioni sociali in cessione d’azienda, andando così a recuperare la relativa imposta proporzionale di registro, sulla base della considerazione per la quale tale operazione, coinvolgendo l’intero capitale di una società, sarebbe espressione della medesima capacità contributiva della cessione d’azienda.
La riqualificazione ha trovato fondamento nell’articolo 20, D.P.R. 131/1986, secondo cui, nella versione anteriforma 2018, “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
Il legislatore, mediante una modifica legislativa (articolo 1, comma 87, L. 205/2017) avente efficacia retroattiva (Cassazione n. 158/2020 e Cassazione n. 39/2021), ha superato tale interpretazione, prevedendo che gli atti, ai fini dell’imposta di registro, possano essere riqualificati solo in presenza di elementi intrinseci agli atti stessi, prescindendo in ogni caso da elementi extra-testuali o da altri atti ad esso collegati.
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