LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.
Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.
La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
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LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.
Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.
La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.
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AGEVOLATI I PASSAGGI GENERAZIONALI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI E AZIONI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’espressione “passaggio generazionale dell’impresa” sta ad indicare una serie di operazioni idonee a realizzare il trasferimento, inter vivos o mortis causa, dell’esercizio di una realtà imprenditoriale.
A ben vedere, si tratta di una definizione generica, dalla quale però emerge immediatamente che il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate è assai ampio. Esso comprende, infatti, sia ipotesi di circolazione dell’azienda, sia ipotesi di circolazione delle partecipazioni societarie.
Le ragioni della scelta negoziale più appropriata al caso di specie, non è mai solo di natura fiscale, se si considera l’estrema delicatezza del momento dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale.
Tuttavia, è indubbio che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare (in termini sia di rischio che di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.
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AGEVOLATI I PASSAGGI GENERAZIONALI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI E AZIONI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’espressione “passaggio generazionale dell’impresa” sta ad indicare una serie di operazioni idonee a realizzare il trasferimento, inter vivos o mortis causa, dell’esercizio di una realtà imprenditoriale.
A ben vedere, si tratta di una definizione generica, dalla quale però emerge immediatamente che il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate è assai ampio. Esso comprende, infatti, sia ipotesi di circolazione dell’azienda, sia ipotesi di circolazione delle partecipazioni societarie.
Le ragioni della scelta negoziale più appropriata al caso di specie, non è mai solo di natura fiscale, se si considera l’estrema delicatezza del momento dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale.
Tuttavia, è indubbio che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare (in termini sia di rischio che di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale.
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NUOVE IPOTESI DI IMPUGNAZIONE DIRETTA DI RUOLO E CARTELLA INVALIDAMENTE NOTIFICATA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7.8.2024, recependo anche le osservazioni formulate dalla Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica.
La riforma della riscossione, che è già entrata in vigore per talune novità, mentre per altre occorrerà attendere l’1.1.2025, introduce molteplici novità come, ad esempio, le nuove ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Tale previsione rappresenta una delle principali novità, rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto.
Sul punto, è bene rammentare che l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, visto il proliferare dei cd. ricorsi “strumentali” da parte del contribuente, è stata fortemente limitata dal legislatore mediante l’aggiunta del comma 4-bis, nell’articolo 12, D.P.R. 602/1973 ad opera dell’articolo 3-bis, D.L. 146/2021.
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ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, le novità previste dal D.Lgs. 110/2024, che riforma il sistema nazionale della riscossione, risultano pienamente operative (fatta eccezione per alcune novità che, come vedremo, entreranno in vigore il prossimo 1.1.2025).
La citata novella, se, da un lato, prevede la specifica indicazione degli adempimenti a carico dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, dall’altro, ne attenua la responsabilità nei confronti degli enti creditori, qualora dalla mancata o non corretta attività di recupero sia derivata la prescrizione del credito.
In particolare, in tema di “Adempimenti dell’Agente della riscossione”, è previsto che, a decorrere dal l’1.1.2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, nello svolgimento delle attività di riscossione, è tenuta a:
salvaguardare il credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; tentare la notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito ...
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NUOVA PROCEDURA DI DISCARICO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, a causa del parere ostativo della Ragioneria generale dello Stato, il D.Lgs. 110/2024, recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La riforma della riscossione – che è già entrata in vigore per talune novità (mentre per altre occorrerà attendere il prossimo 1.1.2025) – introduce molteplici novità come, ad esempio, la nuova procedura di discarico dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Nello specifico, mediante la revisione della disciplina sul discarico, di cui agli articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999, la riforma mira a rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendo a quest’ultima maggiori responsabilità nella riscossione dei crediti.
La nuova procedura contempla il discarico automatico per i crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dall’1.1.2025 e non riscossi entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di affidamento.
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CONCORDATO BIENNALE: LE MODIFICHE PER INCENTIVARNE L’ADESIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il Consiglio dei ministri del 25.7.2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale, così come regolato dal D.Lgs. 13/2024.
Le ultime modifiche superano quanto previsto dal precedente decreto, approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare lo scorso 20.6.2024, in considerazione dei pareri espressi dalle commissioni competenti di Camera e Senato.
L’obiettivo dichiarato è quello di rendere maggiormente “appetibile” il nuovo istituto dopo che da più parti sono state evidenziate notevoli criticità e perplessità circa l’eventuale adesione da parte dei contribuenti.
Al riguardo, si consideri che i redditi concordati stimati per il 2024 e il 2025 (per il solo 2024 nel caso dei contribuenti in regime forfettario), tenendo conto dei criteri di calcolo stabiliti dal D.M. 14.6.2024 per i soggetti Isa e dal D.M. 15.7.2024 per i contribuenti forfettari, saranno, nella maggior parte dei casi, superiori rispetto a quanto dichiarato nel 2023.
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SVIZZERA - INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
di Team Global Investments
La libertà economica permette a qualsiasi persona, anche straniera, di esercitare un'attività artigianale, industriale o commerciale in Svizzera, anche mediante la costituzione di società. Tuttavia, al fine di esercitare in modo prolungato una tale attività, gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di dimora.
Il diritto societario svizzero contempla diverse forme giuridiche. Si distingue fra società di persone (ditta individuale, società in accomandita, società in nome collettivo) e società di capitali (società anonima [SA], società a garanzia limitata [Sagl]). Alla “limited partnership” inglese corrisponde la nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol). Invece, la forma giuridica tedesca e austriaca GmbH & Co.KG (società a garanzia limitata e società in accomandita semplice) non esiste in Svizzera.
Ovviamente, non esiste una soluzione preconfezionata sempre valida, ma occorre valutare di volta in volta il tipo di attività e l’orizzonte temporale, il capitale a disposizione, i requisiti prescritti dalla legge svizzera, gli aspetti fiscali e gli obiettivi strategici dell’organizzazione.
Sotto il profilo fiscale, il sistema elvetico riflette la forma confederale dello Stato in cui la potestà impositiva è di pertinenza dei cantoni che, per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione e ai Comuni. Ne consegue che il sistema e la pressione fiscale sono difformi sul territorio statale e variano da un cantone all’altro anche a causa di una certa concorrenza fiscale per attirare investimenti e contribuenti.
Le più recenti riforme fiscali hanno favorito gli investimenti tecnologici attraverso alcuni strumenti come il patent box e le deduzioni supplementari per le spese di ricerca e sviluppo.
Comunque, in via generale, il livello di tassazione è sicuramente vantaggioso benché presenti una situazione diversa da cantone a cantone.
In definitiva, questa breve sintesi evidenzia la complessità del sistema fiscale e societario in Svizzera, che tuttavia può essere ben governata da un consulente esperto in materia.
PATTO DI FAMIGLIA: LA COMPENSAZIONE A FAVORE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai sensi dell’articolo 768-bis cod. civ., è patto di famiglia il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Si tratta di uno strumento molto interessante in ottica di pianificazione patrimoniale (sebbene la disciplina di riferimento sino ad oggi non ne abbia agevolato l’utilizzo), in quanto incide sulla successione del disponente agevolando il passaggio generazionale dell’impresa; realizza una sorta di “successione anticipata”, poiché riferibile ad una successione non ancora aperta nell’ambito dell’attività d’impresa; il trasferimento si perfeziona durante la vita dell'imprenditore, per cui è un contratto inter vivos che, tuttavia, produce anche effetti mortis causa.
Sotto il profilo soggettivo, assumono rilevanza precipuamente due categorie di individui: da un lato, il legittimario assegnatario (può essere anche più d’uno) e, dall’altro, i legittimari non assegnatari (può essere anche uno solo).
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