CONCORDATO BIENNALE: SÌ AL RAVVEDIMENTO “TOMBALE”

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del cd. Decreto omnibus (D.L. 113/2024) sono state introdotte due importanti novità in materia di concordato preventivo biennale. In particolare, sono state ridotte alla metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie ed è stato introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale.

Innanzitutto, il nuovo articolo 2-ter, ha previsto che le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21, D.Lgs. 472/1997, sono dimezzate, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato biennale, se: la proposta di concordato preventivo biennale non è stata accolta; si è verificata la decadenza dal concordato biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano; per i periodi d’imposta 2018-2022 i contribuenti non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater, oppure questo è decaduto.

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NUOVO REDDITOMETRO ALLA PROVA DELLA DOPPIA FRANCHIGIA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nell’ultimo periodo la disciplina in tema di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche è stata al centro di un vivace dibattito. Si rammenta che il Ministero dell’economia e delle finanze, con D.M. 7.5.2024, aveva riattivato il cd. Redditometro, individuando nuovi indici di capacità contributiva.

Tuttavia, a seguito delle polemiche sorte in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, con atto di indirizzo del 23.5.2024, aveva disposto che l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del citato D.M. 7.5.2024 è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all’articolo 38, D.P.R. 600/1973.

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TRUST: AL DISPONENTE LA SCELTA TRA TASSAZIONE ALL’USCITA E IN ENTRATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il Consiglio dei ministri del 7.8.2024 ha approvato in via definitiva un D.Lgs. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, in attuazione della L. 111/2023 (Legge delega sulla riforma fiscale), dovrebbe introdurre importanti modifiche, tra le altre, all’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) e all’istituto del trust.

Innanzitutto, è previsto che l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust.

È poi stabilito che per i trust (così come per gli altri vincoli di destinazione) l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

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SANZIONI TRIBUTARIE: CUMULO GIURIDICO PER TUTTE LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La disciplina del cumulo giuridico in materia di sanzioni tributarie, contenuta nell’articolo 12, D.Lgs. 472/1997, è stata modificata più volte nel corso degli anni. L’ultima riforma è stata operata dal D.Lgs. 87/2024, che ha ampliato il campo applicativo dell’istituto, nonché rimodulato al ribasso gli aumenti previsti nei casi di violazioni riguardanti più periodi di imposta e più tributi.

La disposizione citata, nella formulazione vigente sino al 28.6.2024, contemplava il cd. concorso formale e il cd. concorso materiale, limitando quest’ultimo alle violazioni formali della medesima disposizione.

Nello specifico, il “concorso formale” ricorre quando con una sola azione o omissione vengono violate diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), ovvero quando con una sola azione o omissione, si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo). Invece, il “concorso materiale” si ha quando con più azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo).

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PROCESSO TRIBUTARIO: È OBBLIGATORIA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti. Tra le tante novità introdotte, occorre segnalare la modifica all’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018 e successivamente modificata dalla L. 130/2022.

In via generale, si rammenta che l’articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

Nello specifico, la novella ha introdotto, nella disposizione citata, il comma 5-bis secondo cui: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi...

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RAVVEDIMENTO OPEROSO: COME CAMBIA PER LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione al ribasso delle sanzioni amministrative già previste.

Nello specifico, la citata novella ha modificato l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nei seguenti termini: lettera b-bis), ove è prevista la riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;

lettera b-ter), ove è prevista la riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ...

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RAVVEDIMENTO OPEROSO: COME CAMBIA PER LE VIOLAZIONI DALL’1.9.2024

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione al ribasso delle sanzioni amministrative già previste.

Nello specifico, la citata novella ha modificato l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nei seguenti termini: lettera b-bis), ove è prevista la riduzione a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;

lettera b-ter), ove è prevista la riduzione a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione di errori e di omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile innanzi al giudice tributario, nella fase di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ...

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NUOVI PIANI DI RATEAZIONE PRESSO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate dopo il 31.12.2024.

Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolodi importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sono poi previste ulteriori modalità per la dilazione di pagamento, ove il contribuente richieda un numero di rate maggiore o la richiesta concerna un importo superiore a 120.000 euro.

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NUOVI PIANI DI RATEAZIONE PRESSO L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche alle domande di rateazione dei debiti iscritti a ruolo presentate dopo il 31.12.2024.

Nello specifico, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, su “semplice richiesta” del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolodi importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sono poi previste ulteriori modalità per la dilazione di pagamento, ove il contribuente richieda un numero di rate maggiore o la richiesta concerna un importo superiore a 120.000 euro.

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LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.8.2024, ha riformato il sistema nazionale della riscossione. Fra le tante novità si segnalano le modifiche in tema di riscossione nei confronti dei coobbligati solidali con l’intento, da un lato, di tutelare il diritto di difesa di questi ultimi e, dall’altro, di bilanciare le garanzie del credito da parte dell’erario.

Nello specifico, l’articolo 15, D.Lgs. 110/2024, ha introdotto l’articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

La disposizione citata prevede che, nel caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa, anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

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