SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE CON PRENOTAZIONE A DEBITO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da un sinistro stradale e, in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9618, depositata ieri 13 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una sentenza del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della suddetta sentenza ed a notificare gli avvisi di liquidazione ai due genitori, chiedendo il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.
Essi, pertanto, proponevano ricorso avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59 D.P.R. 131/1986. Tale ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE DIMOSTRARE LA PRETESA SU CUI SI FONDA L'INGIUNZIONE OPPOSTA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore riferite all’area metropolitana.
I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO AL PRINCIPALE REFERENTE DELL'ORGANICO SOCIETARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fiscali a carico del soggetto che risulti essere il principale referente dell’organico societario, poiché questi, occupandosi della gestione dei conti, della predisposizione dei bilanci e affrontando le problematiche dei dipendenti, può essere considerato l’amministratore di fatto della società. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12956, depositata ieri 6 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Rimini, con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame riconosceva e confermava il fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi delittuose addebitate all’indagato nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l.
Il prevenuto, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
NIENTE IRAP IN CASO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Irap, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società, di cui il professionista è socio e amministratore, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di medico radiologo.
La vicenda in esame trae origine dal tacito diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap, che era stata presentata, per l’appunto, da un medico radiologo, sul presupposto che egli non si avvalesse, nell’esercizio della professione, di un’autonoma organizzazione e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.
Al contrario, l’Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto presupposto impositivo risultasse, dal momento che il medico radiologo era socio di maggioranza e amministratore della società Alfa e che si avvaleva, nell’esercizio della propria attività di radiologo, delle apparecchiature di cui questa era dotata.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
VALUTAZIONE ANTIABUSO DELL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI PREVIAMENTE RIVALUTATE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ SOCIA DELLA CEDUTA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2021”
Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda la società Alfa S.r.l., la quale svolge attività di gestione di partecipazioni e si colloca a monte di una catena partecipativa, a valle della quale si trova la società quotata Delta S.p.A.
I due fratelli istanti sono entrambi detentori di una quota del 20% nella società Alfa S.r.l. ed il restante capitale sociale è partecipato per il 9% dalla società Beta S.r.l. e per il 51% dalla società Gamma S.r.l.
In particolare, quest’ultima società, che appartiene ad una famiglia diversa da quella riconducibile agli istanti, controlla Alfa S.r.l., la quale, a sua volta, controlla al 79,63% la società Epsilon S.r.l., mentre il restante 20,37% appartiene a Zeta S.r.l.
I due fratelli istanti intendono cedere le proprie quote detenute in Alfa S.r.l. alla società Beta S.r.l., che è di proprietà per il 66% del padre e per il 34% della madre. Il padre, oltre ad essere amministratore unico di Beta S.r.l., è anche amministratore delegato di Delta S.p.A.
Gli istanti evidenziano che, a seguito della riorganizzazione societaria, Alfa S.r.l. sarà detenuta al 51% da Gamma S.r.l. e al 49% da Beta S.r.l.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
APPLICABILITÀ DELLA “VALUTAZIONE AUTOMATICA” AL VALORE DICHIARATO, IN SEDE DI DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE, CON RIGUARDO AGLI IMMOBILI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021“
Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
APPLICABILITÀ DELLA “VALUTAZIONE AUTOMATICA” AL VALORE DICHIARATO, IN SEDE DI DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE, CON RIGUARDO AGLI IMMOBILI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021“
Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
SEZIONI UNITE: SÌ ALLA RETTIFICA DEGLI ELEMENTI PLURIENNALI SULL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata




