AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NON È CESSIONE D'AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN PIÙ ATTI NEGOZIALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro conseguente a riqualificazione giuridica ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione d’azienda, del trasferimento delle quote di una s.r.l. in più atti negoziali, separati fra loro ma collegati in un’unica operazione commerciale, anche se posti in essere prima del 1° gennaio 2018, trovando applicazione retroattiva, fermi i rapporti già esauriti o coperti dal giudicato, gli articoli 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), i quali ne hanno limitato la riqualificazione al solo atto presentato alla registrazione, e non anche agli atti a questo esterno ed asseritamente collegati.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25071, depositata ieri 16 settembre.
La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro in seguito alla riqualificazione giuridica ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione di azienda, di un’operazione di trasferimento delle quote posta in essere da una s.r.l. in più atti negoziali, che, seppur separati tra di loro, venivano ritenuti dall’Amministrazione finanziaria collegati in un’unica operazione commerciale.
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NON ROTTAMABILE LA CAUSA CONTRO IL DINIEGO DI AUTOTUTELA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il diniego di autotutela, in quanto provvedimento avente contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018. È questo l’interessante principio reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24652 depositata ieri 14 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all’amministratore unico di una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva cartella di pagamento per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un’intimazione di pagamento, questi procedeva a presentare altresì istanza di autotutela, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l’atto rientrasse nel novero di quelli ricorribili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/92 e che l’unico limite all’esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal giudicato sostanziale.
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SU "AMAZING BARI" L'INTERVISTA ALL'AVV. ANGELO GINEX
Ginex & Partners è uno studio concepito per essere una “boutique” legale e tributaria dove, con un approccio “tailor made”, vengono individuate soluzioni innovative e specifiche per il singolo caso concreto.
A fondarlo e plasmarlo è stato Angelo Ginex, avvocato e dottore di ricerca in diritto tributario, impegnato anche nel campo della formazione (è docente al corso di diritto tributario con il professor Nicolò Pollari dell’Università LUM di Casamassima, nonché in master e seminari organizzati dalle principali scuole di formazione presenti in Italia), autore di opere monografiche e abituale contributor di quotidiani e riviste giuridiche sui temi della fiscalità, della protezione patrimoniale e del diritto dei trust.
Lo studio ha sedi a Bari e Milano ed è composto da avvocati e commercialisti che vantano significative esperienze e competenze nei settori della consulenza legale e tributaria, garantendo un'assistenza completa, integrata e, al tempo stesso, altamente specialistica.
Riassume così l'intervista all'Avv. Angelo Ginex il Direttore del magazine "Amazing Bari", Dott. Fabio Mollica.
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POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.
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POLIZZE VITA ED EREDI LEGITTIMI: IL TRASFERIMENTO DELLA RICCHEZZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell'assicurazione e della misura dell'indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell'assicurazione.
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NO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA ASSOLTA SULL'ACCONTO RELATIVO AD UN PRELIMINARE SIMULATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, non sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che non sia stato seguito dal definitivo per mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista, laddove se ne accerti la natura simulata sulla base della sussistenza di plurime operazioni sottoposte ad analoga condizione sospensiva, mai verificatasi, nonché dell’elevato e anomalo, in relazione alla prassi corrente, importo versato a titolo di acconto, in relazione al corrispettivo pattuito.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22092, depositata ieri 3 agosto.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare per mancato avveramento della condizione sospensiva avente ad oggetto la garanzia del rendimento minimo locativo, in ragione dell’inesistenza di tale operazione.
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CONTESTAZIONE DEL CREDITO IVA CHIESTO A RIMBORSO LEGITTIMA ANCHE CON IL DECORSO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 21765, depositata ieri 29 luglio.
In seguito al fallimento di una società in accomandita semplice, una società per azioni acquisiva un credito Iva maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e richiesto a rimborso per cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate negava il rimborso facendo leva sulla relazione del curatore, il quale aveva evidenziato operazioni sospette della società qualificate come «vere e proprie truffe», tali da connotare come illegittima l’intera attività sociale. La società per azioni veniva poi incorporata da un istituto di credito.
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IL PATTO DI FAMIGLIA PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il patto di famiglia rappresenta un valido strumento per regolamentare il passaggio generazionale nell'impresa, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste, sempreché l'operazione venga realizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Con la riforma operata dalla legge 55/2006, nel nostro ordinamento giuridico, è stato introdotto l'istituto del patto di famiglia, al fine di consentire all'imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l'azienda, e al titolare di partecipazioni societarie di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e di quelle sull'impresa familiare.
Si tratta, sostanzialmente, di un contratto inter vivos a effetti reali che comporta il trasferimento immediato della proprietà, così anticipando le disposizioni successorie, e che consente, da un lato, di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall'altro, di assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell'impresa.
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EFFETTIVITÀ DELL'ACQUISTO ED INERENZA DEL BENE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta, occorre accertare l’effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra il concreto svolgimento dell’attività d’impresa; è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche.
È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21439, depositata ieri 27 luglio.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l., con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso Iva e l’illegittima deduzione dei costi sul presupposto che era stato acquistato un capannone al solo scopo di ottenere il pagamento dal Ministero delle Attività Produttive delle ulteriori rate del contributo concesso e il rimborso dell’Iva.
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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA PER IL 2021
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2021”
Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito in L. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e la Legge di Bilancio per l’anno 2021 hanno introdotto importanti novità con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 110, D.L. 104/2020 ha previsto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie e rappresentate come tali nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, e che potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti c.d. solari.
Successivamente, l’articolo 1-bis, D.L. 41/2021 ha altresì previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (e dunque nel bilancio al 31 dicembre 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. In tal caso, la rivalutazione può avvenire solo con effetto civilistico, non essendo estesa anche la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Non è la prima volta che il Legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato, infatti, la L. 342/2000 aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.
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