SÌ ALL'OMESSA DICHIARAZIONE SE L'IMPUTATO NON CHIEDE AL COMMERCIALISTA CONFERMA SULL'INVIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel reato di omessa dichiarazione, laddove il soggetto obbligato si sia avvalso dell’operato di un professionista, il dolo specifico di evasione è provato dalla mancanza di ulteriori contatti con questo diretti a verificare l’invio della dichiarazione ovvero ad accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti, così come dalla ripetizione del medesimo comportamento nel successivo periodo di imposta.
Sono questi gli interessanti principi desumibili dall’iter argomentativo espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25530, depositata ieri 6 luglio.
Nel caso di specie, il legale rappresentante di una s.r.l. veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (oltre sanzioni accessorie), per il reato di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 relativamente all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA per il periodo di imposta 2012.
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SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: CHIARIMENTI SU ADEMPIMENTI PROCEDURALI E TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO CON EFFETTI OBBLIGATORI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 32/2021“
In un’epoca sempre più globalizzata, in cui i trasferimenti delle persone da un Paese all’altro sono molto frequenti, così come l’acquisto di immobili in Stati diversi da quello di residenza, sovente capita che il consulente patrimoniale venga chiamato a occuparsi anche di successioni che presentano profili internazionali.
È il caso, ad esempio, della fattispecie di cui si è recentemente occupata l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 224/E/2021, laddove essa ha dovuto chiarire diversi aspetti in tema di legato con effetti obbligatori.
Più precisamente, nel citato documento di prassi l’istante rappresentava che Tizio, cittadino tedesco, era deceduto in Germania, Paese nel quale aveva la sua ultima residenza abituale. Questi aveva lasciato un testamento olografo, con il quale era stato disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile situato in Italia, senza che venissero nominati eredi.
Pertanto, l’istante chiedeva come dovesse essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale fosse il relativo trattamento fiscale; egli chiedeva altresì quale fosse la tassazione dell’atto di adempimento di detto legato e, infine, se allo stesso dovesse essere allegato l’attestato di prestazione energetica (Ape).
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INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE PRIVO DELL'ESPOSIZIONE DEL FATTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l’illustrazione dei motivi e privo dell’esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall’articolo 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l’atto d’impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18719, depositata ieri 1° luglio.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da un’azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l’omessa manutenzione a carico del locatore.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto. In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l’immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondesse a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.
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