IRREPERIBILITÀ RELATIVA E NOTIFICA A MEZZO POSTA: PROVA IN GIUDIZIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10012 depositata ieri 15 aprile, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento ed emessa nei confronti di un contribuente. Questi impugnava l’atto esattivo sostenendo che non gli fossero stati notificati i prodromici atti impositivi e conseguentemente il titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione esattoriale fosse inesistente. La Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso rilevando che il contribuente non avesse assolto all’onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.
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SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE CON PRENOTAZIONE A DEBITO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da un sinistro stradale e, in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9618, depositata ieri 13 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una sentenza del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della suddetta sentenza ed a notificare gli avvisi di liquidazione ai due genitori, chiedendo il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.
Essi, pertanto, proponevano ricorso avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59 D.P.R. 131/1986. Tale ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.
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SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE DIMOSTRARE LA PRETESA SU CUI SI FONDA L'INGIUNZIONE OPPOSTA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore riferite all’area metropolitana.
I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.
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LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO AL PRINCIPALE REFERENTE DELL'ORGANICO SOCIETARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fiscali a carico del soggetto che risulti essere il principale referente dell’organico societario, poiché questi, occupandosi della gestione dei conti, della predisposizione dei bilanci e affrontando le problematiche dei dipendenti, può essere considerato l’amministratore di fatto della società. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12956, depositata ieri 6 aprile.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Rimini, con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame riconosceva e confermava il fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi delittuose addebitate all’indagato nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l.
Il prevenuto, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000.
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NIENTE IRAP IN CASO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Irap, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società, di cui il professionista è socio e amministratore, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di medico radiologo.
La vicenda in esame trae origine dal tacito diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap, che era stata presentata, per l’appunto, da un medico radiologo, sul presupposto che egli non si avvalesse, nell’esercizio della professione, di un’autonoma organizzazione e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.
Al contrario, l’Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto presupposto impositivo risultasse, dal momento che il medico radiologo era socio di maggioranza e amministratore della società Alfa e che si avvaleva, nell’esercizio della propria attività di radiologo, delle apparecchiature di cui questa era dotata.
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