OCCULTAMENTO DI DOCUMENTI CONTABILI ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVA CONSEGNA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ai fini della consumazione del reato di occultamento di documenti contabili, è sufficiente anche la temporanea indisponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per cui tale reato si configura anche in caso di successiva consegna della documentazione precedentemente non esibita senza giustificato motivo.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10106, depositata ieri 16 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza 28.03.2018, n. 46049.
La fattispecie in esame prende le mosse da un’ispezione fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, alla quale non veniva fornita, per indisponibilità, la documentazione contabile da parte dell’amministratore unico della società verificata, poi consegnata all’Agenzia delle entrate per la definizione dell’accertamento tributario.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
AUTORIZZAZIONE DEL P.M. NECESSARIA SOLO SE I LOCALI E NON L'IMMOBILE SONO AD USO PROMISCUO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di verifica fiscale, ai fini della legittimità dell’accesso e dell’attività di indagine, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica è necessaria solo nell’ipotesi in cui siano i locali, e non l’immobile nel quale essi si trovano, ad avere destinazione promiscua, venendo contestualmente utilizzati per l’attività lavorativa e per la vita familiare.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6861, depositata ieri 11 marzo, nella quale vengono operate importanti precisazioni in ordine all’autorizzazione all’accesso in locali adibiti ad uso promiscuo ex articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.
La vicenda trae origine da un’attività di verifica fiscale eseguita presso un immobile al cui interno vi erano alcuni locali destinati ad ospitare la sede legale della S.r.l. oggetto di indagine e altri concessi in comodato a soggetti terzi. Detta attività si concludeva con la redazione di un processo verbale di constatazione, da cui è poi derivato un avviso di accertamento che riprendeva a tassazione costi non deducibili e non inerenti, ammortamenti indeducibili e IVA non detraibile.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
4CLEGAL PREMIA L'AVV. ANGELO GINEX
4cLegal, società che sostiene l'importanza della competenza nel mercato legale, ha rilasciato al nostro Founder e Managing Partner, Avv. Angelo Ginex, gli attestati di "expertise" in materia di diritto tributario (accertamenti, verifiche e contenzioso, agevolazioni e condoni), fiscalità internazionale e gestione patrimoni (passaggio generazionale e trust).
Dopo un'apposita procedura di verifica, l'Avv. Angelo Ginex ha ottenuto infatti più Track Record Validati su panel.4clegal.com.
I RICAVI "APPIATTITI" SULLO STUDIO DI SETTORE LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In caso di accertamento fondato non solo sugli di studi di settore, ma anche su altri e prevalenti indici rivelatori dell’esistenza di un’operatività economica non dichiarata, è legittima, anche in assenza di contraddittorio con il contribuente, la rideterminazione dei ricavi congrui ma appiattiti sugli studi di settore, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media aziendale rilevata all’esito della verifica fiscale.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6474, depositata ieri 9 marzo, la quale consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui il fatto che l’accertamento sia basato sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale (cfr., Cass. Ord. 5.12.2019, n. 31814).
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento analitico-induttivo, basato anche sugli studi di settore, ad un imprenditore esercente l’attività di bar con annessa rivendita di giornali, generi di monopolio e ricevitoria, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione da questi presentata ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione al periodo di imposta 2006.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA ANTIELUSIVA ANCHE IN GIUDIZIO E SENZA INTERPELLO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il contribuente che intenda far valere l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, per l’impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo, incorrendo altrimenti nella decadenza dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di pronunciarsi in merito.
È questo l’innovativo principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5953, depositata ieri 4 marzo, la quale è intervenuta per la prima volta sul punto, richiamando gli arresti giurisprudenziali in tema di impugnabilità o meno dell’atto di diniego all’istanza di interpello disapplicativo.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di un avviso di accertamento, relativo al periodo d’imposta 2003, con cui era stata accertata una maggiore Irpeg a seguito del disconoscimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, per difetto dei requisiti di cui all’articolo 123, comma 5, Tuir, dell’utilizzo in compensazione di perdite fiscali pregresse maturate da altre società incorporate nella citata S.r.l.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
PRESTITO DI PERSONALE ALLA CONTROLLATA: IVA DETRAIBILE SOLO SE IL RIMBORSO È SUPERIORE AL MERO COSTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, la controllata che riceve dalla controllante il prestito o distacco di personale ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso in cui questa rimborsi una somma superiore rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. In difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un reddito imponibile, la controllata ha diritto altresì a dedurre detto costo dalla base imponibile Irap.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza 7.11.2011, n. 23021.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (controllante e controllata) degli avvisi di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla controllante alla controllata.
Le due società proponevano ricorso avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in accoglimento parziale, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture e apparecchiature della società.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
PRESTITO DI PERSONALE ALLA CONTROLLATA: IVA DETRAIBILE SOLO SE IL RIMBORSO È SUPERIORE AL MERO COSTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, la controllata che riceve dalla controllante il prestito o distacco di personale ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso in cui questa rimborsi una somma superiore rispetto alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante. In difetto di prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un reddito imponibile, la controllata ha diritto altresì a dedurre detto costo dalla base imponibile Irap.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5615, depositata ieri 2 marzo, la quale si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza 7.11.2011, n. 23021.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica a due società (controllante e controllata) degli avvisi di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires emessi dall’Agenzia delle entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla controllante alla controllata.
Le due società proponevano ricorso avverso i predetti atti dinanzi alla competente CTP, che, in accoglimento parziale, rilevava che la controllante non avesse soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture e apparecchiature della società.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata

