IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE DI BENI E FINANZIAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA 2015

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Come noto, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata la comunicazione relativa:
- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR; pertanto, sono tali "il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

Comunicazione dei beni

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari senza pagare un congruo corrispettivo. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell'anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

È confermato che non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:
1. hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: ad esempio, i beni concessi in godimento agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, e all'imprenditore individuale.

Comunicazione dei finanziamenti

Si dovranno segnalare anche eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell'impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione, a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo socio. Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.

Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

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LA VERIFICA DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE VA FATTA ATTRAVERSO UN ESAME FATTUALE E NON MEDIANTE INTERPELLO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 82 del 28 settembre 2016 ha chiarito che la documentazione prodotta in sede di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di una autonoma organizzazione ai fini Irap, essendo necessario appurare attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta.

Infatti, il contribuente può richiedere il parere dell'Amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza: la sussistenza (o meno) della autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento ad Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.

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L'ACCERTAMENTO IVA DEFINITO DAL CEDENTE/PRESTATORE PUÒ ESSERE ADDEBITATO IN VIA DI RIVALSA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'IVA relativa ad un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. È questo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016.

Nel caso di specie, l'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una Pubblica Amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Come noto, il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione ad un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta.

In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione citata mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, l'IVA relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

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L'ACCERTAMENTO IVA DEFINITO DAL CEDENTE/PRESTATORE PUÒ ESSERE ADDEBITATO IN VIA DI RIVALSA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'IVA relativa ad un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. È questo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016.

Nel caso di specie, l'istanza su cui si è pronunciata l'Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa nei confronti di una Pubblica Amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti. Come noto, il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo ai clienti enti pubblici, senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione ad un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, con pagamento di quanto imputato, l'emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell'imposta.

In base alla regola generale, pertanto, l'Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell'imposta. L'orientamento espresso con la risoluzione citata mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, l'IVA relativa ad un accertamento definito, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.

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IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 3 ottobre 2016, ha annunciato l'invio delle comunicazioni relative all'esclusione dalla banca dati VIES, di tutti quei soggetti che, a partire dal primo trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. Ciò, in virtù di quanto disposto dall'art. 35, comma 7-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui la mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT fa presumere all'Amministrazione finanziaria che il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, i soggetti passivi che operano in ambito intra-UE o che comunque dimostrano di avere i requisiti economici e commerciali per il mantenimento nella banca dati VIES, potranno rivolgersi all'Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione, al fine di fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare o, ancora, manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

In ogni caso, l'eventuale esclusione, secondo quanto indicato nel citato comunicato stampa, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.

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