È LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SUI FILE TROVATI NEL COMPUTER DEL FORNITORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai file presenti nel computer di un fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente verificato siano inattendibili: dunque, anche la contabilità in nero di un terzo può consentire l'emissione di un accertamento presuntivo nei confronti del contribuente che con questi abbia avuto rapporti. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016.
Nel caso di specie, il contribuente riteneva che le operazioni desunte dai file informali rinvenuti presso il proprio fornitore non avrebbero potuto indicare transazioni in nero a lui riconducibili, attesa la presenza nella zona di più soggetti con le sue stesse generalità, piuttosto diffuse a livello locale.
Al contrario, la Suprema Corte ha affermato che tali documenti informatici, ancorché rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, privi di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.
In definitiva, quindi, l'Amministrazione finanziaria può fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre con ragionevole consequenzialità che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali l'esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo e il contribuente e il fatto che la documentazione extracontabile riporti il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.
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L’INCENDIO DELLA CONTABILITÀ FERMA LE PRECLUSIONI PROBATORIE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Le preclusioni probatorie che inibiscono l'utilizzabilità della documentazione contabile richiesta al contribuente e da questi non fornita in fase di accesso o verifica, a causa dell'indisponibilità della stessa derivante da un incendio, non operano qualora l'Amministrazione finanziaria non alleghi circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare un rifiuto doloso di esibizione da parte del contribuente. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16960 dell'11 agosto 2016.
A tal proposito, occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi degli artt. 32, comma 4, D.P.R. 600/73 e 52, comma 5, D.P.R. 633/72, libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che la dichiarazione resa dal contribuente, nel corso di un accesso o di una verifica, di non possedere libri, registri, scritture e documenti di cui è richiesta l'esibizione determina la preclusione probatoria (ovvero, l'inutilizzabilità a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa) nei seguenti casi:
- non veridicità della dichiarazione o, più in generale, laddove essa si strutturi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi (cfr. SS.UU. sentenza n. 45/00);
- indisponibilità derivante da caso fortuito, forza maggiore o colpa, così come nell'ipotesi di negligenza e imperizia nella custodia e conservazione della stessa (cfr., Cass., sentenze nn. 8539/2014, 7226/2015, 24503/2015).
In altri termini, deve ritenersi che non sono ravvisabili i presupposti di applicazione della norma allorquando l'indisponibilità della documentazione sia determinata da colpa, caso fortuito o forza maggiore, in quanto "si deve ritenere recessivo il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all'errore non scusabile, di diritto o di fatto".
Per quanto concerne, poi, l’onere probatorio, secondo la Suprema Corte, la natura eccezionale della norma comporta che l'onere della sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione non possa che incombere su chi la invochi, ovvero sull'Amministrazione finanziaria, che può soddisfarlo, anche mediante meri indizi.
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MARINA RESORT: IVA AL 10% PER LE PRESTAZIONI RESE NEI CONFRONTI DEI DIPORTISTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con D.M. 6 luglio 2016, in vigore dal 17 agosto 2016, vengono definiti i requisiti minimi che i marina resort devono possedere per essere qualificati come "strutture ricettive all'aria aperta" e, quindi, poter applicare l'aliquota IVA del 10% ai diportisti ivi ormeggiati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.L. 133/2014 e del n.120 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.
Tali requisiti minimi, valevoli anche per le prestazioni (ovvero, gli ormeggi) rese dai marina resort nella stagione turistica 2016, prevedono:
- per i posti barca, un'area idonea e attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette;
- la presenza di un impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza, di un impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate, di un impianto di illuminazione, di un impianto idrico, di un impianto di rete fognaria tradizionale o forzata, di un impianto di prevenzione incendi;
- la presenza di servizi, attrezzature e impianti complementari quali la vigilanza, l'assistenza all'ormeggio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l'erogazione di acqua potabile, un punto reception ecc.;
- la presenza di dotazioni e impianti nello specchio acqueo (es. individuazione numerica dei posti barca).
Per i marina resort in possesso dei requisiti indicati dal nuovo decreto che, prima dell’adozione del decreto stesso, avessero provveduto ad emettere fattura con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, dovrebbe ritenersi ammissibile l'emissione di nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, pur essendo auspicabile una conferma sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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MARINA RESORT: IVA AL 10% PER LE PRESTAZIONI RESE NEI CONFRONTI DEI DIPORTISTI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con D.M. 6 luglio 2016, in vigore dal 17 agosto 2016, vengono definiti i requisiti minimi che i marina resort devono possedere per essere qualificati come "strutture ricettive all'aria aperta" e, quindi, poter applicare l'aliquota IVA del 10% ai diportisti ivi ormeggiati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.L. 133/2014 e del n.120 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.
Tali requisiti minimi, valevoli anche per le prestazioni (ovvero, gli ormeggi) rese dai marina resort nella stagione turistica 2016, prevedono:
- per i posti barca, un'area idonea e attrezzata per consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette;
- la presenza di un impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza, di un impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate, di un impianto di illuminazione, di un impianto idrico, di un impianto di rete fognaria tradizionale o forzata, di un impianto di prevenzione incendi;
- la presenza di servizi, attrezzature e impianti complementari quali la vigilanza, l'assistenza all'ormeggio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l'erogazione di acqua potabile, un punto reception ecc.;
- la presenza di dotazioni e impianti nello specchio acqueo (es. individuazione numerica dei posti barca).
Per i marina resort in possesso dei requisiti indicati dal nuovo decreto che, prima dell’adozione del decreto stesso, avessero provveduto ad emettere fattura con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, dovrebbe ritenersi ammissibile l'emissione di nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, pur essendo auspicabile una conferma sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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DEBITI SOCIALI: IL LIQUIDATORE NON È UN OBBLIGATO SOLIDALE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La responsabilità per liquidatori, soci e amministratori di soggetti IRES postula necessariamente uno specifico atto, emesso ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, di natura chiaramente accertativa, atteso che questi ultimi non sono obbligati solidali e, quindi, l'Amministrazione finanziaria non può, sic et simpliciter, vantare nei loro confronti il debito sociale. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16446 del 5 agosto 2016, conformemente al granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
Nel caso di specie, il liquidatore di una società provvedeva alla cancellazione della stessa per trasferimento della sede all'estero, con sostanziale continuazione dell'attività. L'Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento a carico della sola società, ma, nel corso del giudizio di merito, tentava di far valere anche la responsabilità del liquidatore di detta società ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.
Sul punto, la Suprema Corte, dopo aver escluso che nella specie fosse presente una fattispecie liquidatoria, attesa la continuità aziendale della società, ha affermato tout court che non vi è alcun atto motivato che accerti la responsabilità del liquidatore, mancando nell'atto impositivo impugnato alcun cenno alla responsabilità di natura civilistica e non strettamente tributaria ex art. 36 citato del liquidatore medesimo.
Conseguentemente, il liquidatore, non essendo un obbligato solidale del debito sociale, non può essere chiamato, sic et simpliciter, a rispondere dei medesimi, ma è necessario che l'Amministrazione finanziaria emetta nei suoi confronti uno specifico atto di natura accertativa.
Indubbiamente, la pronuncia in commento ribadisce un principio granitico e consolidato ormai da decenni in seno alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è opportuno ribadirlo, specie in un contesto come quello attuale, in cui la responsabilità in oggetto viene sempre più spesso utilizzata a sproposito dall'Amministrazione finanziaria.
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