ADESIONE AL PVC: DUBBI SULL’ISTITUTO E CONFRONTO CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024, dando attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), ha introdotto rilevanti modifiche in tema di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
Tra le tante novità introdotte si segnala la reintroduzione dell’adesione al processo verbale di constatazione (pvc) redatto ai sensi dell’articolo 4, L. 4/1929.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 13/2024 ha previsto (mediante l’inserimento del nuovo articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997) la possibilità per il contribuente di prestare adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione in due diverse modalità: senza condizioni; ovvero condizionandola alla rimozione di “errori manifesti” (si tratta, ad esempio, di eventuali errori di calcolo).
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE: IL CONTRIBUENTE GIOCA A CARTE SCOPERTE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, dando attuazione ai principi di cui agli articoli 4 e 17, comma 1, lett. b), L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), ha introdotto, nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), l’articolo 6-bis rubricato “Principio del contraddittorio”.
Tale principio garantisce al destinatario di un atto impositivo il diritto di esporre le proprie difese, una volta completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’Amministrazione finanziaria, in adempimento dell’articolo 97 Cost., di aggiornare l’istruttoria tenendo conto delle eventuali allegazioni dell’interessato, che è il soggetto più vicino all’oggetto da accertare.
La disposizione citata, contemplando un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ha reso necessario un intervento di coordinamento tra la stessa e il D.Lgs. 218/1997, concernente il procedimento di accertamento con adesione.
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PROCESSO TRIBUTARIO: I RISCHI “NASCOSTI” DELL’ISTANZA DI SOSPENSIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, consente, al contribuente che impugna un atto innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, di proporre istanza motivata nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria, finalizzata alla sospensione dell’esecuzione dell’atto medesimo, se da questo possa derivargli un danno grave e irreparabile.
È altresì previsto che il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.
La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.
Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.
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QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE SU RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.
La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.
Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.
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ECCEZIONI DI ANNULLABILITÀ E NULLITÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, che ha dato attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha delineato un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato principalmente nei regimi generali della annullabilità e della nullità.
Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nell’impianto normativo dello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000), l’articolo 7-bis (annullabilità) e l’articolo 7-ter (nullità), oltre agli articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga di quanto già previsto in sede amministrativa dagli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiscono la disciplina delle invalidità tributarie.
Tali modifiche, intervenendo sul precedente (e unico) regime di invalidità operante nel settore tributario, esplicano importanti effetti in sede amministrativa e giudiziaria, in quanto impattano giocoforza sul “come e quando far valere i vizi di invalidità” degli atti dell’Amministrazione finanziaria.
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QUESTIONI DEDUCIBILI IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, nel contemplare la confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, in mancanza di questi, i beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Tra i requisiti prescritti dall’articolo 321 c.p.p.(rubricato “Oggetto del sequestro preventivo) vi è il “pericolo” che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale circostanza deve essere adeguatamente motivata, ai fini della legittimità del provvedimento cautelare.
Sul punto, è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità al fine di chiarire che, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 240 c.p., la motivazione del periculum in mora è apparente e viziata, laddove si affermi che la disponibilità del ricorrente...
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UNIFORMATI I PROFILI PROCEDIMENTALI DEL NUOVO INTERPELLO A PAGAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La riforma fiscale operata con il D.Lgs. 219/2023, in attuazione delle prescrizioni contenute nella relativa Legge delega (L. 111/2023), ha modificato interamente la disciplina dell’interpello prevista nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11, L. 212/2000).
Le suddette modifiche, entrate in vigore lo scorso 18.1.2024, hanno cambiato profondamente tale istituto, in quanto sono intervenute, oltre che sulle tipologie di interpello, soprattutto sui profili procedimentali. Nello specifico, al fine di operare una razionalizzazione e riduzione della disciplina previgente, il procedimento di interpello è stato reso uniforme per tutte le diverse tipologie di interpello, per cui ora non sussistono più differenze.
Si è già detto che il legislatore ha introdotto, per la prima volta, la necessità di procedere al versamento di un contributo, al fine di ottenere risposta all’istanza di interpello, la cui misura sarà determinata in funzione della tipologia di contribuente, del valore...
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RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI CIRCOLARI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sentenze pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62, D.Lgs. 546/1992, il quale prevede la proponibilità del ricorso per tutti i “motivi” elencati nell’articolo 360 c.p.c.e l’applicabilità delle norme del codice di procedura civile.
In via generale, la disciplina del ricorso per cassazione in materia tributaria non diverge da quella ordinaria, salvo talune peculiarità. La suprema Corte è un giudice la cui funzione fondamentale è quella “nomofilattica”, per cui non può, di regola, decidere la causa nel merito. Essa può solo annullare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, oppure può cassare senza rinvio la pronuncia gravata. La decisione nel merito costituisce un’eccezione.
Con specifico riferimento ai “motivi” di impugnazione, occorre evidenziare che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto esso è proponibile soltanto per i motivi di ricorso tassativamente previsti dall’articolo 360, comma 1, c.p.c.
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ISPEZIONE FISCALE CONSEGUENTE A DENUNCIA ANONIMA
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’attività istruttoria ha la finalità di indagare per acquisire la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione impositiva. L’obiettivo è portare alla luce pratiche di evasione fiscale, operazioni elusive e, più in generale, la falsità di una dichiarazione fiscale o, addirittura, la sua omissione.
L’esercizio di tale attività non è prerogativa esclusiva dell’Agenzia delle entrate, come nel caso dell’emissione dell’avviso di accertamento, potendo essere condotta anche dal Corpo della Guardia di finanza nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria.
Ai verificatori fiscali competono tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’articolo 33, D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 52, D.P.R. 633/1972, ai quali fanno da contraltare i diritti e le garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale di cui all’articolo 12, L. 212/2000, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 219/2023 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).
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