RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA RINNOVATA ANCHE PER IL 2020
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 5/2020”
Quest’ultimo istituto esplica i propri effetti mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Non è certo la prima volta che il legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato la L. 342/2000, infatti, aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Successivamente, poi, il legislatore ha puntualmente prorogato detto istituto, riaprendo i termini per la rivalutazione di anno in anno, mediante Legge di Bilancio .
Il presente articolo si propone di analizzare la disciplina della nuova rivalutazione dei beni aziendali, la quale richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e i DD.MM. attuativi 162/2001 e 86/2002.
Si procederà, in definitiva, ad analizzare i requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire della rivalutazione, unitamente alle modalità di effettuazione, riflettendo, da ultimo, brevemente sugli aspetti di convenienza dell’istituto.
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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D.L. RILANCIO: PROROGATI AL 16 SETTEMBRE I TERMINI DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).
Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;
e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all’articolo 18 D.L. 23/2020.
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LE INCERTEZZE SUI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 67, comma 4, prevedeva, nella formulazione originaria, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento mediante un generale rinvio all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Infatti, l’articolo 12, comma 2 dispone che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Quindi, il citato richiamo interessava pacificamente sia gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (è il caso degli accertamenti sull’imposta di registro), sia gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva relativi ai periodi di imposta 2015 e 2014, in caso di omessa dichiarazione.
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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2020”
In materia di reddito di impresa, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni o quote possedute in società di capitali e di persone commerciali è disciplinata dall’articolo 86, comma 2, D.P.R. 917/1986, secondo cui le plusvalenze patrimoniali sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il “costo fiscale” delle partecipazioni oggetto di cessione.
Al successivo comma 5-bis dell’articolo 86 citato è previsto che, nelle ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, D.P.R. 917/1986, costituiscono plusvalenze tassabili le somme o il valore normale di quanto ricevuto pro quota dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni. Anche tale disposizione, che attrae nella disciplina delle plusvalenze di impresa i redditi derivanti dalle fattispecie di cui al citato articolo 47, commi 5 e 7 (ordinariamente considerati redditi di capitale per assimilazione agli utili da partecipazione), fa quindi riferimento al valore fiscalmente riconosciuto.
Al fine di stabilire cosa debba intendersi per “costo fiscale” o “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni, è possibile richiamare le norme generali sulle valutazioni di cui all’articolo 110, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 917/1986, il quale, da un lato, chiarisce che in detto costo vanno ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali, e, dall’altro, esclude le plusvalenze e minusvalenze solo iscritte e non realizzate.
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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2020”
In materia di reddito di impresa, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni o quote possedute in società di capitali e di persone commerciali è disciplinata dall’articolo 86, comma 2, D.P.R. 917/1986, secondo cui le plusvalenze patrimoniali sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il “costo fiscale” delle partecipazioni oggetto di cessione.
Al successivo comma 5-bis dell’articolo 86 citato è previsto che, nelle ipotesi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, D.P.R. 917/1986, costituiscono plusvalenze tassabili le somme o il valore normale di quanto ricevuto pro quota dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni. Anche tale disposizione, che attrae nella disciplina delle plusvalenze di impresa i redditi derivanti dalle fattispecie di cui al citato articolo 47, commi 5 e 7 (ordinariamente considerati redditi di capitale per assimilazione agli utili da partecipazione), fa quindi riferimento al valore fiscalmente riconosciuto.
Al fine di stabilire cosa debba intendersi per “costo fiscale” o “valore fiscalmente riconosciuto” delle partecipazioni, è possibile richiamare le norme generali sulle valutazioni di cui all’articolo 110, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. 917/1986, il quale, da un lato, chiarisce che in detto costo vanno ricompresi gli oneri accessori di diretta imputazione, ad eccezione degli interessi passivi e delle spese generali, e, dall’altro, esclude le plusvalenze e minusvalenze solo iscritte e non realizzate.
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REGIME PREMIALE ISA: È POSSIBILE BENEFICIARNE ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE TARDIVA?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 62/2020”
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) sono stati introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 con l’intento di sostituire dopo più di vent’anni di operatività gli studi di settore.
Tali indici segnano il passaggio da uno strumento di accertamento standardizzato ad uno diretto a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, mediante un giudizio di sintesi sul contribuente in termini di affidabilità fiscale in una scala di valori da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
Da tale giudizio, infatti, potrebbe conseguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali, laddove il contribuente fosse ritenuto fiscalmente “affidabile”, oppure la possibile inclusione dello stesso nell’ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione.
Diventa quindi fondamentale il giudizio di affidabilità fiscale, espresso sulla base di una serie di informazioni (in parte fornite dallo stesso contribuente), cui potrebbe seguire il riconoscimento di determinati benefici fiscali a seconda dei diversi livelli raggiunti.
Sotto tale profilo, ci si è chiesto se la possibilità di fruire dei benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 debba essere riconosciuta anche nel caso in cui i dati utili a consentire l’accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione tardiva, cioè presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.
Per rispondere all’interrogativo si è deciso di partire da una breve disamina della disciplina normativa prevista dalla disposizione citata, onde evidenziarne le più importanti novità, per poi passare ad analizzare tale specifica problematica, anche alla luce dei principali chiarimenti di prassi.
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DECRETO LIQUIDITÀ: I CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di permettere ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione di fronteggiare la crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 18 D.L. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che vi sia una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente.
Con circolare 9/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti, anche sotto forma di risposta ai quesiti, circa l’ambito applicativo di tale regime di sospensione.
Innanzitutto, è stato precisato che per la sospensione dei versamenti, tenendo conto del tenore letterale della norma, non è necessaria una contrazione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).
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CORSO E-LEARNING "I REATI TRIBUTARI"
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
I reati tributari sono stati spesso al centro dell'interesse del legislatore. Recentemente, con il Decreto fiscale 2019 (D.L. 124/2019) la disciplina è stata nuovamente modificata, al fine di introdurre nuove e più penalizzanti disposizioni.
Il corso e-learning, progettato dall'Avv. Angelo Ginex in collaborazione con Euroconference, si propone quindi di analizzare, con un approccio pratico, le norme penali-tributarie, studiando nel dettaglio le principali fattispecie di reato, senza dimenticare di esaminare i principi generali del diritto penale tributario e i rapporti tra processo tributario e processo penale.
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