SANZIONE APPLICABILE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IVA SUCCESSIVAMENTE VERSATA

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra gli istituti deflattivi del contenzioso è possibile annoverare il c.d. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, il quale consente all’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di una rilevante riduzione delle sanzioni in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Nello specifico, ai fini del perfezionamento della procedura di ravvedimento, il contribuente è tenuto al versamento: delle imposte dovute; delle sanzioni previste per la specifica violazione commessa; dei relativi interessi legali. È altresì necessario che il contribuente presenti la dichiarazione (laddove sia stata omessa) o invii un'eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.

In tale contesto, molto spesso, si è discusso delle possibili interazioni tra l’istituto del ravvedimento operoso e l’apparato delle sanzioni amministrative applicabili in relazione alla fattispecie concreta.

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L’IMPUGNAZIONE DI RUOLI E DELLE CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La vexata quaestio, concernente l’impugnazione di ruolo e cartella di pagamento invalidamente notificati, ha avuto origine con la nota sentenza n. 19704/2015. In particolare, nel contesto di tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.

Ciò, in considerazione del fatto che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto successivo notificato (ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza: non può, quindi, essere esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, in quanto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, a meno che sussista la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

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CALCIATORI: UN PATRIMONIO (SPORTIVO E NON) DA TUTELARE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Alcuni studi con un focus particolare al mondo del calcio evidenziano come, in Europa, una percentuale che va dal 40 al 60 per cento dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in serie condizioni di difficoltà finanziaria entro 5 anni dal ritiro.

Le cause di ciò possono essere individuate innanzitutto nel dorato mondo che i calciatori si ritrovano a vivere durante la propria carriera agonistica. La vita di ciascun calciatore, per quanto possa apparire semplice, si rivela particolarmente “complessa”.

La notorietà, il tempo libero a disposizione, il guadagno di cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), sono tutti elementi che finiscono per incidere sullo stile di vita e sulle priorità del singolo calciatore.

Per leggere l’articolo completo clicca qui: BLOG DI FILIPPO GALLI

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CALCIATORI: UN PATRIMONIO (SPORTIVO E NON) DA TUTELARE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Alcuni studi con un focus particolare al mondo del calcio evidenziano come, in Europa, una percentuale che va dal 40 al 60 per cento dei calciatori che decide di appendere le scarpette al chiodo, rischi di versare in serie condizioni di difficoltà finanziaria entro 5 anni dal ritiro.

Le cause di ciò possono essere individuate innanzitutto nel dorato mondo che i calciatori si ritrovano a vivere durante la propria carriera agonistica. La vita di ciascun calciatore, per quanto possa apparire semplice, si rivela particolarmente “complessa”.

La notorietà, il tempo libero a disposizione, il guadagno di cifre astronomiche in un arco temporale relativamente breve (dai 20 ai 35 anni circa), sono tutti elementi che finiscono per incidere sullo stile di vita e sulle priorità del singolo calciatore.

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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.

A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.

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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.

A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.

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TRUST E ISTITUTI AFFINI: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:

  • al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
  • mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.

Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.

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EREDITÀ: LA VARIABILE FISCALE NEL CASO DEL VECCHIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per quanto possa sembrare una banalità, nel caso dei patrimoni rilevanti, ancor più per quelli con carattere di internazionalità, la mancata pianificazione successoria rappresenta un grave errore perché la variabile fiscale è in grado di impattare enormemente sugli eredi. Ecco cosa ci insegna il caso Del Vecchio.

Ancora prima del caso Berlusconi, è salita agli onori della cronaca la vicenda successoria legata all’eredità Del Vecchio, venuto a mancare nel 2022. Come noto, questi ha regolato la sua successione mediante testamento, prevedendo disposizioni anche a titolo di legato nonché a favore di soggetti estranei alla famiglia (ad esempio, l’assegnazione di azioni al manager Milleri come segno di riconoscenza per il lavoro svolto).

È proprio sul riparto delle imposte di successione tra gli eredi che sarebbero sorti notevoli contrasti. Non va dimenticato che gli eredi Del Vecchio hanno optato per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Si tratta di una procedura che limita la responsabilità degli eredi, i quali, operata una mappatura completa del patrimonio ereditario, sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto soltanto nei limiti di quanto ricevuto per effetto della successione.

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EREDITÀ: LA VARIABILE FISCALE NEL CASO DEL VECCHIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per quanto possa sembrare una banalità, nel caso dei patrimoni rilevanti, ancor più per quelli con carattere di internazionalità, la mancata pianificazione successoria rappresenta un grave errore perché la variabile fiscale è in grado di impattare enormemente sugli eredi. Ecco cosa ci insegna il caso Del Vecchio.

Ancora prima del caso Berlusconi, è salita agli onori della cronaca la vicenda successoria legata all’eredità Del Vecchio, venuto a mancare nel 2022. Come noto, questi ha regolato la sua successione mediante testamento, prevedendo disposizioni anche a titolo di legato nonché a favore di soggetti estranei alla famiglia (ad esempio, l’assegnazione di azioni al manager Milleri come segno di riconoscenza per il lavoro svolto).

È proprio sul riparto delle imposte di successione tra gli eredi che sarebbero sorti notevoli contrasti. Non va dimenticato che gli eredi Del Vecchio hanno optato per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Si tratta di una procedura che limita la responsabilità degli eredi, i quali, operata una mappatura completa del patrimonio ereditario, sono chiamati a rispondere dei debiti del defunto soltanto nei limiti di quanto ricevuto per effetto della successione.

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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n.  3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.

In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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