DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima  dell’emissione dell’avviso di accertamento.

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DEBUTTO AL 30.4.2024 PER IL NUOVO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024. In particolare, occorre operare una distinzione tra: atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, ai sensi dell’articolo 6-bis, L. 212/2000; atti esclusi da tale obbligo.

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito: alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi; ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima  dell’emissione dell’avviso di accertamento.

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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

Il corso di formazione ha la finalità di offrire ai discenti una conoscenza di base su tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale e al passaggio generazionale. Il mercato sta lanciando chiari segnali di un fenomeno culturale già largamente avviato, che vede nelle attività di pianificazione e protezione del patrimonio una strategia di successo per la trasmissione della ricchezza alle future generazioni.
Saranno oggetto di approfondimento, in un’ottica sia civilistica che fiscale, tutti gli strumenti utilizzati nell’industria del wealth management, affinché di essi si abbia un inquadramento sotto il profilo non solo sistematico ma anche operativo, nazionale e internazionale.
Il corpo docente è formato da professionisti dell'area wealth management (avvocati, commercialisti e notai), nonché da professori universitari.

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LA RIFORMA INTRODUCE L’ALTERNATIVA SULLA MISURA DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Lo scorso 21.2.2024 è stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), mira alla completa revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

Tra le varie finalità perseguite dal legislatore, in ossequio agli auspici della Corte di giustizia europea, vi sono quelle di favorire: il progressivo allineamento dell’attuale sistema a quelli vigenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Ue, contenendo l’eccessiva onerosità delle sanzioni e il migliore coordinamento tra i due sistemi sanzionatori (penale e amministrativo), offrendo maggiori possibilità ai contribuenti di evitare o ridurre le più pesanti sanzioni penali.

Infatti, vengono previste specifiche ipotesi in cui la punibilità penale è esclusa, casi in cui si ha una riduzione delle sanzioni penali e, infine, alcune alternative a discrezione del contribuente.

Innanzitutto, la punibilità penale è esclusa in una serie di ipotesi in cui è evidente l’assenza di dolo nella commissione della violazione, fermo restando la rilevanza della violazione per l’applicazione della sanzione amministrativa.

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