REATI TRIBUTARI: LIMITATA RESPONSABILITÀ PER IL COMMERCIALISTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, per la configurabilità del concorso del consulente fiscale è necessario un contributo di quest’ultimo che sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36461 del 15 maggio 2019.

La vicenda trae origine dall'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato, quale (presunto) consulente fiscale, in concorso con il titolare di alcune società, per i reati di omessa dichiarazione Iva e Ires, nonché per distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.

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PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER I TRIBUTI LOCALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta dal contribuente e relativa a tributi locali è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20956 del 06.08.2019.

La fattispecie in esame prende le mosse dall'impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un’intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.

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