LA PROCEDURA ANALITICO-INDUTTIVA BASATA SULLE PERCENTUALI DI RICARICO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale, operato attraverso l’applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l’importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017.

Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è disciplinato dall'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, secondo cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle percentuali di ricarico, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul tovagliometro, sui parametri contabili e sugli studi di settore.

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DOMANDA DI RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI ANCHE PER IL RAPPRESENTANTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota n. 84923 del 7 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali, al fine di uniformare le procedure in materia.

Preliminarmente, è opportuno rammentare la differenza concettuale tra la nozione di rimborso e quella di sgravio. In virtù delle definizioni contenute nell’articolo 5 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013):
- il rimborso rappresenta la restituzione dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato;
- lo sgravio costituisce l’esonero dall’obbligo di pagare un importo a titolo di dazio all’importazione o all’esportazione non ancora pagato.

Ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione, è possibile procedere al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione quando sussiste uno dei seguenti motivi:

  1. importo del dazio applicato in eccesso, ovvero non legalmente dovuto;
  2. merci difettose o non conformi alla clausole del contratto;
  3. errore delle Autorità competenti;
  4. equità;
  5. invalidamento della dichiarazione in dogana ex articolo 174 del Codice Doganale dell’Unione.

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