Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 29 maggio 2017, n. 13452.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento per presunti ricavi non dichiarati ad una società in accomandita semplice e al suo socio accomandante, cui seguiva l’impugnazione dei medesimi dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che li annullava. L’Agenzia delle Entrate proponeva atti di appello, che venivano dichiarati inammissibili per mancato deposito nel termine previsto dall’articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992 delle fotocopie delle ricevute di spedizione delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.
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