Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Com’è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:
– attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
– pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,
possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata