Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell’Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario per l’impugnazione di un pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.

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