Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 contiene disposizioni concernenti la riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Con particolare riferimento al regime fiscale relativo alle procedure di crisi, si evidenza che rilevanti benefici fiscali sono previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 14 modifica l’articolo 88 del Tuir, inserendovi il nuovo comma 3-bis, che prevede l’esclusione dalla tassazione dei contributi percepiti “a titolo di liberalità” da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali ovvero procedure di crisi. In tal modo, quindi, si stabilisce l’irrilevanza fiscale dei predetti contributi, che vengono espressamente esclusi dalla categoria delle sopravvenienze attive.

Con particolare riguardo al settore bancario, invece, i contributi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime dell’irrilevanza fiscale sono quelli percepiti da:
– enti creditizi sottoposti alle procedure di crisi, di cui all’articolo 20 D.Lgs. 180/2015, attivabili qualora risultino accertati i presupposti indicati dall’articolo 17 del medesimo D.Lgs. (dissesto o rischio di dissesto bancario);
– enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In tali casi, pertanto, l’irrilevanza fiscale delle liberalità interessa specificamente il settore del credito. L’ambito soggettivo di applicazione del nuovo comma 3-bis dell’articolo 88 Tuir, quindi, è alquanto esteso, involgendo tutte le imprese eventualmente sottoposte a una delle procedure indicate dalla norma.

Sotto il profilo oggettivo, tuttavia, la medesima disposizione esclude dal proprio ambito di applicazione i contributi che l’impresa in crisi riceve a titolo di liberalità da “società controllate” ovvero da società “controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. Questi ultimi, pertanto, qualora percepiti, costituiranno sopravvenienze attive e, come tali, saranno assoggettate al relativo regime di tassazione.

Il comma 2 dell’articolo 14 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni, stabilendo che il regime dell’irrilevanza fiscale risulta applicabile “ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”, pertanto dal periodo d’imposta 2016.

Tuttavia, limitatamente ai contributi percepiti nel 2016, la medesima disposizione stabilisce che l’irrilevanza non opera immediatamente nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia il 2016 (in cui, pertanto, gli stessi saranno assoggettati a piena e integrale tassazione), bensì “mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati”.

Il successivo comma 3 dell’articolo 14 chiarisce che la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

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