Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 18 del 02.02.2018, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 in riferimento all’articolo 111, comma 2, Costituzione, laddove esso venisse applicato nel processo tributario.

L’articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.

Secondo i Giudici rimettenti, tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all’articolo 111, comma 2, Cost., in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la parte privata che quella pubblica, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un’amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e quindi non assoggettata all’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a detto titolo.

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