Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio spetta al contribuente, non potendo ritenersi soddisfatto dal dato della mera affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 9 novembre 2017, n. 28175.
La vicenda prende le mosse dalla contestazione ad un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) della decadenza dal regime fiscale agevolato, cui tali tipi di enti associativi possono accedere ai sensi degli articoli 148 D.P.R. 917/1986 e 1 Legge 398/1991, per mancata conformazione dello statuto alle clausole elencate nel comma 8 dell’articolo 148 citato, e richieste ai fini dell’accesso ai benefici ricompresi nel comma 3 dell’articolo medesimo.
I giudici del gravame statuivano che, essendo l’associazione affiliata al CONI ed alla FIGC, nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzate ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle ASD, alla medesima dovesse essere senz’altro riconosciuto il regime fiscale agevolato previsto dalle correlate disposizioni legislative, con conseguente infondatezza delle pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato.
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