Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 89161 del 1° agosto 2017, ha esaminato le principali modifiche apportate dal Regolamento UE n. 989/2017 al Regolamento n. 2447/2015, il quale chiarisce le modalità applicative di alcune norme del Codice doganale dell’Unione, in materia di origine delle merci e di garanzie per le obbligazioni.
In primo luogo, si rileva che il Regolamento n. 989/2017 ha modificato l’articolo 62 Regolamento n. 2447/2015, prevedendo che la dichiarazione a lungo termine del fornitore possa essere utilizzata quando lo stesso invia regolarmente merci a un esportatore o ad un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci sia sempre lo stesso.
Prima di tale intervento, tali dichiarazioni potevano coprire, in alternativa, sino ad un massimo di 12 mesi prima o sino ad un massimo di 24 mesi successivi rispetto alla data della compilazione, con la conseguenza che il fornitore poteva essere tenuto ad emettere nel corso dell’anno due distinte dichiarazioni relative a periodi di validità diversi.
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