Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In data 19 aprile 2016, l’Agenzia delle dogane, con Circolare n. 8/D/2016 e Provvedimento n. 45898/2016, ha dettato le regole applicative del nuovo quadro normativo doganale in vigore dal 1° maggio 2016.
Come già evidenziato, l’Unione europea ha rinnovato la disciplina in materia di scambi internazionali, adottando una serie di complessi provvedimenti di carattere regolamentare (tra tutti il nuovo codice doganale dell’Ue di cui al Regolamento n. 952/2013) che necessitano, però, di una disciplina attuativa nazionale che illustri e dettagli le modalità operative che permettano ai player nazionali di agire nel mercato globale senza soluzione di continuità.
A tale esigenza ha fatto per ora fronte l’Agenzia delle dogane con i due documenti di prassi sopra citati, che affrontano e illustrano le novità applicative da un punto di vista giuridico e sostanziale, il primo, e tecnico-operativo, il secondo.
Un primo intervento arriva, in materia di rappresentanza in dogana che, come noto, può ancora assumere le due forme classiche della rappresentanza:
– diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
– indiretta, se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Se è confermato che per la modalità indiretta non esistono limiti, potendo questa essere esercitata da chiunque, il ruolo di rappresentante diretto potrà essere svolto solo dal soggetto che integri alcuni requisiti indicati all’articolo 39, lettere da a) a d) del codice. Potranno, pertanto, esercitare secondo la modalità diretta i doganalisti, i CAD, tutti i soggetti AEO, nonché altri soggetti valutabili come idonei (ad esempio, soggetti la cui attività ha per oggetto la fornitura di prestazioni di servizi e di consulenza di carattere tributario e/o doganale o che hanno un’organizzazione aziendale che prevede un’adeguata struttura interna appositamente dedicata alla gestione di attività connesse a servizi doganali, in possesso o meno dello status di AEO).
Chiarimenti arrivano poi sul tema delle garanzie, dove è esplicitata la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale e la forte riduzione dell’istituto dell’esonero nazionale dal prestare cauzione, previsto dall’articolo 90, Tuld (Testo unico delle leggi doganali). Infatti, laddove le disposizioni unionali prevedono l’obbligo della garanzia per il dazio e gli altri oneri dovuti, risulta inapplicabile l’articolo 90, Tuld, mentre nei casi in cui la garanzia sia richiesta a sola copertura del dazio ed il suo utilizzo avvenga nel territorio nazionale, invece, sarà ancora possibile ricorrere alla norma italiana, limitatamente però alla sola fiscalità interna.
Ancora, in tema di depositi doganali privati viene precisato che, poiché non esisteranno le diverse modalità operative prima in essere (tipo C, D, E), la gestione sarà unificata e, si ritiene, tendenzialmente solo contabile. Inoltre, si sottolinea la novità riguardante la possibilità di utilizzare, per i depositi, il metodo dell’equivalenza (ad esempio, per merci con lo stesso codice NC e le stesse caratteristiche commerciali e tecniche), oltre all’immagazzinamento comune di merce unionale, non unionale ed equivalente.
Per l’esportazione, poi, si chiarisce un altro tema che ha molto agitato gli operatori economici; è precisato che il soggetto titolare del regime di export deve essere stabilito nell’Ue, tale non essendo, ad esempio, il mero rappresentante fiscale e dovendo le imprese extracomunitarie individuare un rappresentante doganale da indicare nel campo 2 della dichiarazione doganale.
In ultimo, ancorché tramutate in operazioni presso luoghi designati, le limitazioni oggettive (ad esempio, merci soggette ad accisa, Cites, armamenti, etc.) vigenti nell’ambito delle procedure di domiciliazione sono confermate.
Valore dei beni in dogana
Con Nota prot. n. 69073/2016, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la traduzione italiana del documento comunitario contenente le linee guida del valore in dogana.
Lo strumento illustra gli orientamenti della Commissione al fine di garantire l’uniformità tra le diverse Autorità doganali della Ue nell’interpretazione e nell’applicazione concreta delle disposizioni del Codice doganale UE che riguardano il valore di transazione e i corrispettivi e diritti di licenza (royalties). Se, come accaduto nel caso dell’individuazione della figura del soggetto “esportatore”, la posizione italiana e quella comunitaria non sempre coincidono, in materia di valore i dettami di Bruxelles vengono “acriticamente” recepiti dalla nostra autorità doganale.
Fin da prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione, avvenuta lo scorso 1° maggio, i servizi della Commissione hanno emanato una serie di documenti di lavoro (Taxud), diretti ad illustrare le novità apportate ai principali istituti doganali. Tra questi si segnala il documento Taxud B4/2016 n.808781 del 28 aprile 2016, redatto, in tema di valore, dal comitato degli esperti del Valore in dogana.
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