Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La sesta Sezione della Cassazione chiede alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, di chiarire se contrasta con il principio generale del contraddittorio procedimentale di matrice euro-unitaria la normativa italiana che disciplina l’impugnazione in via amministrativa dell’atto doganale (artt. 66 ss. T.U.L.D.) laddove non prevede, in favore del contribuente che non sia stato ascoltato prima dell’adozione dell’atto impositivo da parte dell’Amministrazione doganale, la sospensione dell’atto come conseguenza normale della proposizione dell’impugnazione.
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