Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso cui è possibile definire totalmente o parzialmente la controversia pendente dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015, gli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992 prevedono che la definizione concordata tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e regionale.
In particolare, il novellato articolo 48 D.Lgs. 546/1992, rubricato “Conciliazione fuori udienza”, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.
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