Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di controllo “a tavolino” senza la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la cui obbligatoria attivazione, exarticolo 12, comma 7, L. 212/2000, è posta a garanzia e tutela del contribuente, nonché a presidio di valori costituzionalmente tutelati, oltre ad essere espressione di civiltà giuridica.

È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 3 gennaio 2017, n. 2, che consolida il filone interpretativo che si sta affermando nella giurisprudenza di merito (cfr., Ctr Toscana, sentenza 18 gennaio 2016, n. 736) contrariamente a quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza del 9 dicembre 2015, n. 24823.

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