di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 158/2015 ha formalmente introdotto, nell’alveo della disciplina dei reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, secondo cui, in ipotesi di condanna (o di patteggiamento) per un illecito penale tributario, è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (laddove vi ricorrano i presupposti), dei beni che costituiscono il profitto e/o il prezzo del reato.

Tuttavia, a ben vedere, tale norma aveva solo in parte carattere innovativo, in quanto si limitava ad inserire, nel corpo del D.Lgs. 74/2000, una disposizione il cui contenuto normativo era già contemplato nel comma 143, dell’articolo 1, L. 244/2007, in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, dandole solo una collocazione più adeguata.

Dovendo inquadrare la disciplina in commento nel nostro sistema normativo, si rammenta che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’articolo 240 c.p. la quale, ponendo un vincolo di indisponibilità sui beni del reo, si realizza con l’espropriazione a favore dello Stato del prezzo o del profitto del reato.

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