Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Al fine di negare il diritto alla detrazione dell’Iva, l’acquisto di beni al termine di una vendita a catena e il ricevimento della merce da un soggetto diverso da colui che compare come fornitore sulla fattura non è sufficiente per classificare come abusiva l’operazione, dovendo l’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dell’indebito vantaggio fiscale di cui abbia goduto il soggetto passivo, ovvero gli altri componenti della catena di vendita.

È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 luglio 2019, n. C-273/18.

La vicenda trae origine da operazioni di vendita a catena di beni di una società lituana, al termine delle quali una società lettone acquistava i beni da un’altra società nazionale, trasportandoli però dalla Lituania nel proprio Paese.

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