di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il tema dell’estinzione di società e, soprattutto, delle conseguenze sulla intestazione e notifica degli atti impositivi, impegna da molti anni la Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, in più occasioni, per cercare di chiarire la corretta interpretazione delle norme di legge in materia.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 2495 cod. civ. (ai fini civilistici) e nell’articolo 36, D.P.R. 602/1973 (ai fini tributari), così come modificato dall’articolo 28, D.Lgs. 175/2014in vigore dal 13.12.2014. In conseguenza delle modifiche intervenute:

per le cancellazioni richieste sino al 12.12.2014, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l’estinzione della società, con la conseguenza che l’ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica;

per le cancellazioni richieste dal 13.12.2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre l’estinzione della società, ma gli effetti della stessa sono sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni decorrenti proprio da tale richiesta.

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