Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui determinano un aumento dei tributi e delle addizionali, è sospesa per tutto l’anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.
Tuttavia, la sospensione non si applica alla Tari. Inoltre, è fatta salva la possibilità per i Comuni di mantenere anche per quest’anno la maggiorazione della Tasi nella stessa misura applicata nel 2015, limitatamente però agli immobili non esentati.
Sono questi i temi principali oggetto della Risoluzione del Ministero delle finanze n. 2/DF del 22 marzo 2016.
Dunque, salve le eccezioni previste dall’art. 1 della Legge 208/2015, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino un aumento dei tributi si determina per tutto l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle parti delle deliberazioni stesse.
In particolare, la sospensione si applica quando nel 2016:
– viene introdotto un nuovo tributo rispetto al 2015, come ad esempio l’imposta di soggiorno;
– viene aumentata l’aliquota di tributi già esistenti nel 2015;
– vengono introdotte manovre che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come ad esempio nel caso di eliminazione di agevolazione, nonché in quello di variazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione.
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