Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario, da IPSOA Quotidiano, 22 aprile 2013
L’avviso di accertamento notificato all’ente in fase di liquidazione è pienamente legittimo, in quanto l’estinzione della persona giuridica consegue solo alla cancellazione della stessa dal Registro delle persone giuridiche. È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi con sentenza n. 71 del 13 marzo 2013, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità (cfr. Cass., sentenza 11 maggio 2012, n. 7327).
Con la pronuncia in commento, la CTP di Brindisi afferma tout court che la cessazione dell’attività non è motivo di estinzione dell’ente e, in ogni caso, né essa né la deliberazione di scioglimento o l’accertamento dell’estinzione valgono a determinare la fine della persona
giuridica, che si verifica solo allorquando, terminata la procedura di liquidazione, l’ente viene cancellato dal Registro delle persone giuridiche.
Nel caso di specie, il ricorrente (un’associazione riconosciuta) eccepiva la nullità di una cartella di pagamento, in quanto emessa a seguito di più avvisi di accertamento notificati quando l’ente era da considerarsi – a suo dire – già estinto per intervenuta cessazione dell’attività.
Secondo i Giudici del merito, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 361/2000.
In attuazione di tale principio, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione dell’ente devono essere iscritti nel Registro delle persone giuridiche. Ciò, in considerazione di quanto disposto dall’art. 4, D.P.R. n. 361/2000, secondo cui “nel registro devono altresì essere iscritti […] i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento”.
La CTP di Brindisi, in virtù di quanto detto innanzi, stabilisce pertanto che né la cessazione dell’attività né la deliberazione di scioglimento o l’accertamento dell’estinzione valgono a determinare la fine della persona giuridica. L’estinzione si verifica solo quando, chiusa la procedura di liquidazione, l’ente viene cancellato dal Registro delle persone giuridiche.
Tra l’altro, i Giudici rilevano che, argomentando a contrariis, si giungerebbe alla conclusione che è nullo il ricorso proposto da ente (giuridicamente) inesistente, rappresentato e difeso da legale munito di mandato (giuridicamente) inesistente, in quanto conferito da persona fisica qualificatasi rappresentante legale di un’associazione (giuridicamente) inesistente.
La sentenza dei Giudici brindisini si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con le ormai celebri sentenze n. 4061, n. 4062 e n. 4063 del 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da cui giurisprudenza unanime ha ricavato successivamente il noto principio secondo cui la cancellazione della società comporta l’estinzione di ogni rapporto giuridico riferibile all’ente.
Ma non solo. La pronuncia consolida il filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 11 maggio 2012, n. 7327, secondo cui “nelle ipotesi in cui una società si estingue (solo a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese), il processo tributario, da quest’ultima instaurato ed avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di tale società, non può proseguire nei confronti di quest’ultima perché non più esistente”.
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