Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Legge c.d. “Dopo di noi”, approvata dalla Camera lo scorso 14 giugno, introduce misure di favore volte a tutelare le persone affette da una grave disabilità, che siano prive di sostegno familiare perché mancanti di entrambi i genitori o perché questi ultimi non siano in grado di fornire un adeguato supporto genitoriale.

Nel rispetto di una pluralità di condizioni espressamente indicate dalla legge citata, le misure di assistenza e le agevolazioni fiscali previste in favore delle persone con disabilità grave sopra indicati sono molteplici:

– innanzitutto, viene introdotto un generale principio di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei beni e dei diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario;

– è poi prevista l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. o dei fondi speciali;

– è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario del fondo speciale;

– ancora, è prevista la possibilità per i Comuni di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni IMU in capo ai soggetti passivi di imposta, con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali;

– infine, è prevista la deducibilità di erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust o dei fondi speciali, con limiti innalzati al 20% del reddito imponibile e a 100.000 euro.

Tali misure entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad eccezione della deducibilità da ultimo citata, che potrà essere fatta valere già dal periodo di imposta 2016.

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