Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A partire dallo scorso 18 dicembre 2107 sono entrate in vigore, tra le altre, le novità previste in materia di Iva dagli articoli 7, 8 e 9 L. 167/2017 (c.d. Legge Europea), per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Innanzitutto, l’articolo 7 L. 167/2017 dispone che, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore ad euro 30.000 mediante presentazione della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
Tale somma viene versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.
Tali previsioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell‘Iva relativa all’anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dell‘anno 2018.
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