Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento mediante studi di settore, la nozione di grave incongruenza non ha rilevanza assoluta e ricavabile da soglie fisse di scostamento, ma ha natura relativa e mutevole a seconda dei plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento, della storia commerciale del contribuente accertato e del segmento di mercato in cui opera. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8855 del 29.03.2019.
La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento mediante studi di settore ad una società, dovuto allo scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli derivanti dallo studio.
Detto atto impositivo era quindi oggetto di impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, ma non veniva annullato, nemmeno a seguito di appello, dai giudici di seconde cure, in quanto la contribuente non aveva fornito la prova contraria all’applicabilità nei suoi confronti degli studi di settore.
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