Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di Iva e di imposte sui redditi, gli articoli 51, 52 e 63 D.P.R. 633/1972 e 32 e 33 D.P.R. 600/1973 individuano rispettivamente un articolato e differenziato quadro di poteri ispettivi che gli Uffici finanziari possono esercitare per la prevenzione e la repressione delle violazioni fiscali.
La generale estensione alla Guardia di Finanza di tali poteri è contemplata invece dall’articolo 1 R.D.L. 63/1926, a mente del quale agli appartenenti alla stessa “sono conferiti tutti i poteri e i diritti di indagine, accesso, visione, controllo e richiesta di informazioni che spettano per legge ai diversi Uffici finanziariincaricati dell’applicazione dei tributi diretti e indiretti”.
Come noto, i predetti poteri possono essere distinti in tre principali categorie:
– poteri che si caratterizzano per l’intervento diretto nei luoghi in cui il soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo svolge la propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo ovvero in altri luoghi allo stesso riferibili;
– poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti;
– poteri che si connotano per la possibilità di inoltrare ad enti o ad organismi qualificati o a soggetti diversi richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento del contribuente sottoposto o da sottoporre a controllo.
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