Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 24-bis D.P.R. 917/1986 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’Irpef, cui possono accedere le persone fisiche (e, su loro richiesta, uno o più familiari di cui all’articolo 433 cod. civ.) che trasferiscono la residenza in Italia, dopo almeno nove periodi d’imposta sui dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, in relazione ai redditi prodotti all’estero.
In particolare, tale opzione prevede che sui redditi di fonte estera della persona fisica sia dovuta un’imposta sostitutiva forfetaria annuale pari a 100.000 euro, fermo restando però l’obbligo di assolvere l’imposizione ordinaria sui redditi di fonte italiana. In caso di estensione dell’opzione ad uno o più familiari, ciascuno di essi è invece tenuto a versare un’imposta sostitutiva forfettaria annuale pari a 25.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 3, citato, l’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello “probatorio”, presentata all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), L. 212/2000.
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